N. L 311 /22 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 29 . 11 . 84
REGOLAMENTO (CEE) N. 3335/84 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 1984
che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero
greggio per la tredicesima gara parziale effettuata nel quadro della gara
permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n . 2383/84
considerando che dopo esame delle offerte è oppor
tuno adottare, per la tredicesima gara parziale, le dispo
sizioni di cui all'articolo 1 ;
considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per lo zucchero,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 1785/81 del Consiglio,
del 30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da
ultimo dal regolamento, (CEE) n . 606/82 (2), in partico
lare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso,
lettera b),
considerando che, in conformità al regolamento (CEE)
n . 2383/84 della Commissione, del 14 agosto 1984,
relativo ad una gara permanente principale per la
determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'espor
tazione di zucchero greggio (3), si procede a gare
parziali per l'esportazione di tale zucchero ;
considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo
9, paragrafo 1 , del regolamento (CEE) n. 2383/84, un
importo massimo della restituzione all'esportazione è
fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto
conto in particolare della situazione e della prevedibile
evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità
e sul mercato mondiale ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Per la tredicesima gara parziale di zucchero greggio
effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n . 2383/84,
l' importo massimo della restituzione all'esportazione è
fissato a 36,969 ECU per 100 chilogrammi .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 novembre
1984.
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(') GU n . L 177 dell' i . 7. 1981 , pag. 4.
0 GU n . L 74 del 18 . 3 . 1982, pag. 1 .
(3) GU n . L 221 del 18 . 8 . l'984, pag. 10 .
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