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Regolamento (CEE) n. 3341/84 del Consiglio del 28 novembre 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 2772/75 relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova e che prevede disposizioni particolari per l' applicazione del regolamento (CEE) n. 1831/84
Gazzetta ufficiale n. L 312 del 30/11/1984 pag. 0007 - 0007
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 32 pag. 0208
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 32 pag. 0208
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3341/84 DEL CONSIGLIO
del 28 novembre 1984
che modifica il regolamento (CEE) n. 2772/75 relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova e che prevede disposizioni particolari per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1831/84
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3643/81 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2772/75 (3) è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 1831/84 (4) per tener conto dell'esperienza acquisita dopo l'introduzione di norme comuni di commercializzazione applicabili alle uova, per rispettare gli usi commerciali e per migliorare l'informazione dei consumatori;
considerando che, tenuto conto delle stesse considerazioni, occorre prevedere la possibilità di apporre sui grandi imballaggi, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme di commercializzazione, quelle relative al codice di gestione del commercio o al codice di controllo dei prodotti immagazzinati;
considerando che è risultato che le nuove norme in materia di etichettatura potevano essere applicate in un periodo piuttosto breve in parecchi Stati membri; che, tuttavia, dato che l'adeguamento in questione dà luogo a spese notevoli, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire agli operatori commerciali di operare gradualmente gli adattamenti necessari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2772/75 è aggiunto il paragrafo seguente:
« 5. Tuttavia, sui grandi imballaggi possono essere indicati il codice di gestione del commercio o il codice di controllo dei prodotti immagazzinati ».
Articolo 2
Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1831/84 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1984.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o dicembre 1984.
Tuttavia, per un periodo transitorio che va dal 1o dicembre 1984 al 30 giugno 1985 le norme di commercializzazione applicabili alle uova, introdotte dal presente regolamento, si applicano unitamente alle vecchie norme in modo da consentire la libera circolazione delle uova all'interno della Comunità ».
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o dicembre 1984.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 1984.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. BARRY
(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.
(2) GU n. L 364 del 19. 12. 1981, pag. 1.
(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 56.
(4) GU n. L 172 del 30. 6. 1984, pag. 2.
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