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Regolamento (CEE) n. 3345/84 della Commissione del 29 novembre 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 2793/77 relativo alle modalità di applicazione dell' aiuto speciale per il latte scremato destinato all' alimentazione degli animali esclusi i giovani vitelli
Gazzetta ufficiale n. L 312 del 30/11/1984 pag. 0015 - 0015
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3345/84 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 1984
che modifica il regolamento (CEE) n. 2793/77 relativo alle modalità di applicazione dell'aiuto speciale per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali esclusi i giovani vitelli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2793/77 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2630/84 (4), fissa il livello dell'aiuto speciale per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali esclusi i giovani vitelli ed il prezzo massimo di vendita applicato dalle latterie; che, tenuto conto dell'evoluzione della situazione del mercato, è necessario procedere all'adeguamento degli importi dell'aiuto e del prezzo massimo di vendita;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2793/77 è modificato come segue:
1) Nell'articolo 1, paragrafo 2:
- l'importo di « 10,60 ECU/100 kg », nel primo trattino, è sostituito dall'importo di « 9,5 ECU/100 kg »;
- l'importo di « 106 ECU/100 kg », nel secondo trattino, è sostituito dall'importo di « 95 ECU/100 kg ».
2) Nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), l'importo di « 2,48 ECU/100 kg », nel primo trattino, è sostituito dall'importo di « 3,38 ECU/100 kg ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 1984.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 160 del 6. 6. 1984, pag. 6.
(3) GU n. L 321 del 16. 12. 1977, pag. 30.
(4) GU n. L 249 del 18. 9. 1984, pag. 8.
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