1 . 12 . 84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 313/31
REGOLAMENTO (CEE) N. 3362/84 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 1984
che (issa i tassi delle restituzioni applicabili , a decorrere dal 1° dicembre 1984, a
taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non
comprese nell'allegato II del trattato
comunitari e quelle che utilizzano prodotti prove
nienti da paesi terzi in regime di traffico di perfe
zionamento attivo ;
considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 ,
del regolamento (CEE) n . 3035/80, per la fissazione del
tasso della restituzione, si deve tener conto, se del caso,
delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle
altre misure di effetto equivalente che sono applicabili
in tutti gli Stati membri , conformemente alle disposi
zioni del regolamento relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore considerato per quanto
riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A del
suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati ;
che una restituzione alla produzione è concessa per lo
zucchero bianco o per lo zucchero greggio alle condi
zioni contemplate nel regolamento (CEE) n . 1400/78
del Consiglio, del 20 giugno 1978 , che stabilisce le
norme generali applicabili alla restituzione alla produ
zione per lo zucchero utilizzato nell' industria
chimica (*) ;
considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per lo zucchero,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 1785/ 81 del Consiglio,
del 30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore dello zucchero ('), modificato
dal regolamento (CEE) n . 606/82 (2), in particolare
l'articolo 19 , paragrafi 1 e 2,
considerando che, a norma dell'articolo 19, paragrafi 1
e 2, del regolamento (CEE) n . 1785/81 , per i prodotti
di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettere a), c), d), g) ed
h) di detto regolamento, può essere concessa una resti
tuzione all'esportazione quando questi prodotti sono
esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato
del regolamento stesso ; che il regolamento (CEE) n .
3035/80 del Consiglio, dell' i 1 novembre 1980 , che
stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto
forma di merci non comprese nell'allegato II del trat
tato, le regole generali relative alla concessione delle
restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il
loro importo (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n . 1028 /83 (4), ha specificato i prodotti per i
quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile
all'esportazione di tali prodotti sotto forma di merci
che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n .
1785/81 ;
considerando che, conformemente all'articolo 4, para
grafo 1 , primo comma, del regolamento (CEE) n .
3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di
ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere
fissato mensilmente ;
considerando che, conformemente al paragrafo 2 del
suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso
occorre tener conto in particolare di quanto segue :
a) dei costi medi di approvvigionamento sul mercato
della Comunità dei prodotti di base delle industrie
di trasformazione, nonché dei prezzi praticati sul
mercato ;
b) del livello delle restituzioni applicabili all'esporta
zione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'alle
gato II del trattato le cui condizioni di fabbrica
zione sono comparabili ;
c) della necessità di garantire uguali condizioni di
concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1°
dicembre 1 984, ai prodotti di base che figurano nell'al
legato A del regolamento (CEE) n . 3035/80 e di cui
all'articolo 1 , paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n .
1785/81 , esportati sotto forma di merci che figurano
nell'allegato I del regolamento (CEE) n . 1785/81 , sono
fissati come è qui di seguito indicato :
a) alla tabella A dell'allegato, per l'esportazione di
queste stesse merci , sempre che non abbiano bene
ficiato di una restituzione alla produzione contem
plata nel regolamento (CEE) n . 1400/78 ;
b) alla tabella B dell'allegato, per l'esportazione di
merci non considerate alla lettera a).
Articolo 2
II presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre
1984.(') GU n . L 177 dell 1 . 7 . 1981 , pag. 4 .
(2) GU n . L 74 del 18 . 3 . 1982, pag . 1 .
(3) GU n . L 323 del 29 . 11 . 1980, pag. 27 .
(4) GU n . L 116 del 30 . 4 . 1983 , pag . 9 . 0 GU n . L 170 del 27 . 6 . 1978 , pag. 9 .
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Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984 .
Per la Commissione
Karl-Heinz NARJES
Membro della Commissione
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa i tassi delle restituzioni
applicabili , a decorrere dal 1° dicembre 1984 , a taluni prodotti del settore dello zucchero
esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato
Tabe la A
Tassi delle restituzioni in ECU/1 00 kg : 39,03
35,91
Zucchero bianco :
Zucchero greggio :
Sciroppi di barbabietola o di canna
contenenti in peso allo stato secco
98 % o più di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in saccaro
sio) :
Melassi :
Isoglucosio o sciroppo di isoglucosio
aromatizzato o colorato :
S (')
39,03 x
100
39,03 (2)
Tabella B
35,15
32,34
Tassi delle restituzioni in ECU/1 00 kg : Zucchero bianco :
Zucchero greggio :
Sciroppi di barbabietola o di canna
contenenti in peso allo stato secco
98 % o più di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in saccaro
sio) :
S (>)
35,15 x
100
Melassi :
(') S esprime il tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
di 100 kg di sciroppo.
(2) Importo della restituzione per 100 kg di sostanza secca.
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