N. L 313/62 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 1 . 12 . 84
REGOLAMENTO (CEE) N. 3380/84 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 1984
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili , a decorrere dal 1° dicembre 1984, a
taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci
non comprese nell'allegato II del trattato
ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere
fissato per ciascun mese ;
considerando che, conformemente al paragrafo 2 del
suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso,
occorre tener conto in particolare :
a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento
sul mercato della Comunità dei prodotti di base
considerati delle industrie di trasformazione e,
dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale ;
b) del livello delle restituzioni all'esportazione dei
prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del
trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono
comparabili ;
c) della necessità di garantire uguali condizioni di
concorrenza fra le industrie che utilizzano prodotti
comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in
regime di traffico di perfezionamento attivo ;
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1018/84 (2), in
particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,
primo periodo,
visto il regolamento (CEE) n . 1418/76 del Consiglio,
del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune
del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal rego
lamento (CEE) n . 1025/84 (4), in particolare l'articolo
17, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,
considerando che , a norma dell'articolo 16, paragrafo
1 , del regolamento (CEE) n . 2727/75 e dell'articolo 17,
paragrafo 1 , del regolamento (CEE) n . 1418/76, la
differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale
dei prodotti di cui all'articolo 1 di ciascuno di detti
regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere
coperta da una restituzione all'esportazione ;
considerando che il regolamento (CEE) n . 3035/80 del
Consiglio, dell' i 1 novembre 1980, che stabilisce, per
taluni prodotti esportati sotto forma di merci non
comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali
relative alla concessione delle restituzioni all'esporta
zione ed i criteri per stabilire il loro importo (*), modi
ficato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1028/83 (6),
ha specificato per quali di questi prodotti occorre
fissare un tasso di restituzione applicabile all'esporta
zione sotto forma di merci che figurano, secondo il
caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n . 2727/75
o nell'allegato B del regolamento (CEE) n . 1418/76 ;
considerando che, conformemente all'articolo 4, para
grafo 1 , primo comma, del regolamento (CEE) n .
3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di
considerando che 1 articolo 4, paragrafo 3, del regola
mento (CEE) n . 3035/80 prevede che, per la fissazione
del tasso della restituzione, viene tenuto conto, se del
caso, delle restituzioni alla produzione , degli aiuti o
delle altre misure di effetto equivalente che sono
applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto
riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A o i
prodotti ad essi assimilati , conformemente alle disposi
zioni del regolamento relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore considerato ; che una
restituzione alla produzione è concessa per il frumento
(grano) tenero, il granturco e le rotture di riso, nelle
condizioni previste nel regolamento (CEE) n . 2742/75
del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restitu
zioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso Q
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n .
1926/84 (8) ; che, per l'applicazione delle disposizioni
dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n .
3035/80 , occorre prendere in considerazione l'ammon
tare della restituzione alla produzione applicabile
durante il mese nel quale ha luogo l'esportazione ;
considerando che il comitato di gestione per i cereali
non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo
presidente,
(') GU n . L 281 dell' i . 11 . 1975, pag. 1 .
O GU n . L 107 del 19 . 4. 1984, pag. 1 .
(3) GU n . L 166 del 25 . 6 . 1976 , pag. 1 .
(4) GU n . L 107 del 18 . 4 . 1984, pag. 13 .
Ò GU n. L 323 del 29 . 11 . 1980, pag. 27 .
(*) GU n . L 163 del 22. 6 . 1983 , pag. 8 .
0 GU n . L 281 dellì . 11 . 1975, pag. 57.
0 GU n . L 107 del 19 . 4 . 1984, pag. 14 .
1 . 12 . 84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 313/63
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili , a decorrere dal 1°
dicembre 1 984, ai prodotti di base che figurano nell'al
legato A del regolamento (CEE) n . 3035/80 e indicati
nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n . 2727/75 o
nell'articolo 1 , paragrafo 1 , del regolamento (CEE) n .
1418/76, esportati sotto forma di merci che figurano
rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE)
n . 2727/75 e nell'allegato B del regolamento (CEE) n .
1418/76, sono fissati come indicato in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre
1984.
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.
Per la Commissione
Karl-Heinz NARJES
Membro della Commissione
N. L 313/64 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 1 . 12. 84
ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 30 novembre 1984, che fissa i tassi delle restitu
zioni applicabili , a decorrere dal 1° dicembre 1984, a taluni prodotti dei settori dei cereali e
del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato
(ECU/100 kg)
Numero
della tariffa
doganale comune
Designazione delle merci
Tasso delle
restituzioni
10.01 B I Frumento (grano) tenero e frumento segalato :
— per l'industria dell'amido 1,184
— diverso da quello per l'industria dell'amido 3,963
10.01 B II Frumento (grano) duro 9,879
10.02 Segala 6,028
10.03 Orzo 6,280
10.04 Avena 4,849
10.05 B Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina)
— per l' industria dell'amido 4,467
— diverso da quello per l'industria dell'amido 6,408
10.06 B I b) 1 Riso semigreggio a grani tondi 19,929
10.06 B I b) 2 Riso semigreggio a grani lunghi 24,515
10.06 B II b) 1 Riso lavorato a grani tondi 25,715
10.06 B II b) 2 Riso lavorato a grani lunghi 35,529
10.06 B III Rotture di riso :
— per l' industria dell'amido 2,082
— diverso da quello per l' industria dell'amido 4,473
10.07 C Sorgo 7,963
11.01 A Farina di frumento (grano) e di frumento segalato 4,502
11.01 B Farina di segala 11,156
1 1 .02 A I a) Semole e semolini di frumento (grano) duro 15,312
1 1 .02 A I b) Semole e semolini di frumento (grano) tenero 4,502
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