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Regolamento (CEE) n. 3406/84 della Commissione del 4 dicembre 1984 che consente l' utilizzazione, nell' elaborazione di vini spumanti, di vini spumanti gassificati e di vini frizzanti gassificati, di vini ottenuti da uve raccolte in talune parti della zona A che non hanno il titolo alcolometrico volumico richiesto dall' organizzazione comune del mercato vitivinicolo
Gazzetta ufficiale n. L 315 del 05/12/1984 pag. 0007 - 0007
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3406/84 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 1984
che consente l'utilizzazione, nell'elaborazione di vini spumanti, di vini spumanti gassificati e di vini frizzanti gassificati, di vini ottenuti da uve raccolte in talune parti della zona A che non hanno il titolo alcolometrico volumico richiesto dall'organizzazione comune del mercato vitivinicolo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1208/84 (2), in particolare l'articolo 48, paragrafo 6,
considerando che, nelle parti settentrionali della zona viticola A, le condizioni climatiche sono state eccezionalmente sfavorevoli nel 1984; che infatti, precipitazioni insolitamente elevate e la scarsità del sole hanno effettivamente caratterizzato tale zona; che, di conseguenza, una certa parte delle uve raccolte non ha raggiunto il titolo alcolometrico naturale minimo del 5 % previsto dall'articolo 32, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 337/79; che, per evitare perdite economiche rilevanti per i produttori di queste uve, è opportuno consentire, in conformità del disposto dell'articolo 48, paragrafo 3, lettera a), secondo comma del suddetto regolamento, che i vini ottenuti da tali uve siano utilizzati per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti gassificati o dei vini frizzanti gassificati;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sino alla fine della campagna viticola 1984/1985 possono essere utilizzati per l'elaborazione di vini spumanti o di vini spumanti gassificati, il cui titolo volumico effettivo non è inferiore all'8,5 %, nonché per l'elaborazione di vini frizzanti gassificati, i vini aventi un titolo alcolometrico compreso tra 4,5 % e 5 % vol ottenuti da uve raccolte nelle seguenti parti della zona viticola A: Ahr, Mittelrhein, Rheingau, Mosel-Saar-Ruwer, Nahe.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 115 dell'1. 5. 1984, pag. 77.
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