5 . 12 . 84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 315/9
REGOLAMENTO (CEE) N. 3408/84 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 1984
che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione
degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal
territorio della regione 5
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 1837/80 del Consiglio,
del 27 giugno 1980 , relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ('),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 871 /
84 0,
visto il regolamento (CEE) n . 1633/84 della Commis
sione , dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di
applicazione del premio variabile alla macellazione
degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n .
2661 /80 (3), in particolare l'articolo 3 , paragrafo 1 , e
l'articolo 4, paragrafo 1 ,
considerando che il Regno Unito è l'unico Stato
membro che versa il premio variabile alla macella
zione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3 , paragrafo
5, del regolamento (CEE) n . 1837/80 ; che è quindi
necessario che la Commissione ne fissi il livello,
nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che
escono da detta regione nella settimana che inizia il 12
novembre 1 984 ;
considerando che, a norma dell'articolo 3 , paragrafo 1 ,
del regolamento (CEE) n . 1633/84 l' importo del
premio variabile alla macellazione deve essere fissato
dalla Commissione ogni settimana ;
considerando che , a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 ,
del regolamento (CEE) n . 1633/84, l'importo da riscuo
tere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5
deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione ;
considerando che dall applicazione dell'articolo 9,
paragrafo 1 , del regolamento (CEE) n. 1837/80 e
dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE)
n . 1633/84 consegue che il premio variabile alla
macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne
nel Regno Unito e gli importi da riscuotere per i
prodotti che escono dalla regione 5 di detto Stato
membro nella settimana che inizia il 12 novembre
1984, devono essere conformi a quelli fissati negli alle
gati del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a benefi
ciare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'ar
ticolo 3 , paragrafo 5, del regolamento (CEE) n . 1837/
80 , del premio variabile alla macellazione nella setti
mana che inizia il 12 novembre 1984, l' importo del
premio equivale all' importo fissato nell'allegato I.
Articolo 2
Per i prodotti di cui all'articolo 1 , lettere a) e c), del
regolamento (CEE) n . 1837/80, che sono usciti dal
territorio della regione 5 nel corso della settimana che
inizia il 12 novembre 1984, gli importi da riscuotere
sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato II .
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comu
nità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 12 novembre 1984.
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 4 dicembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(■) GU n . L 183 del 16 . 7 . 1980 , pag. 1 .
(2) GU n . L 90 dell' I . 4 . 1984, pag. 35 .
(3) GU n . L 154 del 9 . 6 . 1984, pag . 27 .
N. L 315/ 10 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 5 . 12. 84
ALLEGATO I
Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere nel Regno Unito,
regione 5 , per la settimana che inizia il 12 novembre 1984
Designazione delle merci Importo del premio
Ovini o carni ovine che danno diritto al
premio
31,191 ECU/ 100 kg in peso carcassa estimativo
o effettivo (')
(') Entro i limiti di peso stabiliti nel Regno Unito .
5 . 12 . 84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 315/ 11
ALLEGATO II
Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 nella
settimana che inizia il 12 novembre 1984
(ECU/100 kg)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Importi da
riscuotere
\ Peso vivo
01.04 B Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi
dai riproduttori di razza pura 14,660
Peso netto
02.01 A IV a) Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refri
gerate :
1 . Carcasse o mezzene 31,191
2 . Busto o mezzo busto 21,834
3 . Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza
sella 34,310
4. Coscia intera o mezza coscia 40,548
5 . altre :
aa) Pezzi non disossati
bb) Pezzi disossati
40,548
56,768
02.01 A IV b) Carni delle specie ovina e caprina , congelate :
1 . Carcasse o mezzene 23,393
2 . Busto o mezzo busto 16,375
3 . Costata e/o sella o mezza costata e /o mezza
sella 25,732
4. Coscia intera o mezza coscia 30,41 1
5 . altre :
aa) Pezzi non disossati
bb) Pezzi disossati
30,411
42,575
02.06 C II a) . Carni delle specie ovina e caprina, salate o in sala
moia, secche o affumicate :
1 . non disossate 40,548
2 . disossate 56,768
ex 16.02 B III b) 2) aa) 11 Altre preparazioni o conserve di carni o di fratta
glie di ovini o di caprini , non cotte ; miscugli di
carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie
non cotte
— non disossate 40,548
— disossate 56,768
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