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Regolamento (CEE) n. 3420/84 della Commissione del 5 dicembre 1984 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2737/77 per quanto concerne certe misure di deroga a taluni criteri delle norme di qualità applicabili alle esportazioni verso i paesi terzi dei bulbi, tuberi e rizomi da fiore
Gazzetta ufficiale n. L 316 del 06/12/1984 pag. 0033 - 0033
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 33 pag. 0006
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 33 pag. 0006
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3420/84 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 1984
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2737/77 per quanto concerne certe misure di deroga a taluni criteri delle norme di qualità applicabili alle esportazioni verso i paesi terzi dei bulbi, tuberi e rizomi da fiore
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (1),
visto il regolamento (CEE) n. 315/68 del Consiglio, del 12 marzo 1968, relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1733/84 (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2737/77 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 3696/81 (5), ha modificato il regolamento (CEE) n. 537/70 (6), autorizzando gli Stati membri a prendere misure derogatorie per quanto riguarda determinati criteri delle norme di qualità dei bulbi di « hyacinthus orientalis » esportati verso il Giappone; che la durata di validità di tale regolamento è limitata al 31 dicembre 1984;
considerando che la soppressione delle misure fitosanitarie in vigore in Giappone non è prevedibile; che è opportuno a tale scopo prorogare la validità del regolamento (CEE) n. 2737/77;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le piante vive ed i prodotti della floricoltura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il testo dell'ultimo comma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2737/77 è sostituito dal seguente testo:
« Esso si applica fino al 31 dicembre 1987 ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 71 del 21. 3. 1968, pag. 1.
(3) GU n. L 164 del 22. 6. 1984, pag. 1.
(4) GU n. L 316 del 10. 12. 1977, pag. 29.
(5) GU n. L 369 del 24. 12. 1981, pag. 29.
(6) GU n. L 67 del 24. 3. 1970, pag. 10.
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