N. L 316/46 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 6 . 12. 84
REGOLAMENTO (CEE) N. 3427/84 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 1984
che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero
bianco per la sedicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara
permanente principale di cui al regolamento (CEE) n . 2382/84
considerando che dopo esame delle offerte è oppor
tuno adottare , per la sedicesima gara parziale, le dispo
sizioni di cui all'articolo 1 ;
considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per lo zucchero,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 1785/81 del Consiglio,
del 30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 606/82 (2), in partico
lare l'articolo 19 , paragrafo 4, primo capoverso,
lettera b),
considerando che in conformità al regolamento (CEE)
n . 2382/84 della Commissione, del 14 agosto 1984,
relativo ad una gara permanente principale per la
determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'espor
tazione di zucchero bianco (3), si procede a gare parziali
per l'esportazione di tale zucchero ;
considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo
9 , paragrafo 1 , del regolamento (CEE) n . 2382/84, un
importo massimo della restituzione all'esportazione è
fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto
conto in particolare della situazione e della prevedibile
evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità
e sul mercato mondiale ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Per la sedicesima gara parziale di zucchero bianco
effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n . 2382/84,
l' importo massimo della restituzione all'esportazione è
fissato a 40,493 ECU per 100 chilogrammi .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre
1984.
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(') GU n . L 177 dell 1 . 7 . 1981 , pag. 4 .
(2) GU n . L 74 del 18 . 3 . 1982, pag. 1 .
3) GU n . L 221 del 18 . 8 . 1984, pag . 5 .
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