Avis juridique important
Decisione n. 3265/84/CECA della Commissione del 20 novembre 1984 che fissa i tassi di riduzione per il primo trimestre 1985 nell' ambito della decisione n. 234/84/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell' industria siderurgica
Gazzetta ufficiale n. L 305 del 23/11/1984 pag. 0021 - 0021
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DECISIONE N. 3265/84/CECA DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 1984
che fissa i tassi di riduzione per il primo trimestsre 1985 nell'ambito della decisione n. 234/84/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
vista la decisione n. 234/84/CECA della Commissione, del 31 gennaio 1984, che proroga il sistema di controllo e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica (1), e più speficamente il suo articolo 9, paragrafo 1,
considerando che è opportuno fissare i tassi di riduzione di alcuni prodotti per il primo trimestre 1985 in base a studi fatti in collaborazione con le imprese ed associazioni di imprese,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I tassi di riduzione per il calcolo delle quote di produzione relative al primo trimestre 1985 sono così fissati:
Categoria I a 45
Categoria I b 39
Categoria I c 17
Categoria I d + 41
Categoria II 43
Categoria III 48
Categoria IV 37
Categoria V 46
Categoria VI 40.
I tassi di riduzione per il calcolo della parte delle quote di produzione relativa alle consegne nell'ambito del mercato comune sono così fissati:
Categoria I a 50
Categoria I b 43
Categoria I c 23
Categoria I d + 43
Categoria II 48
Categoria III 58
Categoria IV 39
Categoria V 48
Categoria VI 40.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
La presente decisione è obligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1984.
Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Vicepresidente
(1) GU n. L 29 dell'1. 2. 1984, pag. 1.
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