Avis juridique important
85/524/CEE: Decisione della Commissione dell'8 ottobre 1985 relativa alla concessione di un sostegno finanziario per la realizzazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Rocroi (Francia)» (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 325 del 05/12/1985 pag. 0004 - 0005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'8 ottobre 1985
relativa alla concessione di un sostegno finanziario per la realizzazione del progetto
d'infrastruttura frontaliera denominato «Rocroi (Francia)»
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(85/524/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,visto il regolamento (CEE) n. 3620/84 del Consiglio, del
19 dicembre 1984, relativo ad un'azione particolare nel
settore delle infrastrutture di trasporto (1), in particolare
l'articolo 4, paragrafo 2,considerando che il governo francese ha presentato alla Commissione una richiesta di sostegno finanziario per contribuire alle spese di attuazione del progetto d'infrastruttura frontaliere denominato «Rocroi (Francia)»;considerando che, ai fini della concessione di un sostegno finanziario per progetti volti a facilitare l'attraversamento delle frontiere, la Commissione si è ispirata, segnatamente, agli obiettivi della direttiva 83/643/CEE del Consiglio, del 1° dicembre 1983, relativa alla semplificazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra stati membri (2) ed ha dichiarato di voler perseguire gli obiettivi volti ad incentivare la fluidità del traffico alle frontiere e a ridurre i tempi di attesa alle stesse;considerando che il comitato delle infrastrutture di trasporto, istituito con decisione 78/174/CEE del 20 febbraio 1978 (3), è stato consultato,HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È accordato un sostegno finanziario dell'importo massimo di 670 000 ECU per finanziare i lavori di attuazione del progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Rocroi (Francia)».
Articolo 2
Il progetto di cui all'articolo 1 presenta le seguenti caratteristiche:
1UbicazioneRocroi, dipartimento delle Ardenne, strada statale 512DescrizioneDeviazione a 2×2 corsie ad est di Rocroi3Calendario dei lavori1985 19884Il costo totale del progetto, in moneta nazionale, è stimato a 23 milioni di FF.
Articolo 3
Le modalità di finanziamento, di attuazione e di controllo sono allegate alla presente decisione.
Articolo 4
Le autorità responsabili dell'applicazione della presente decisione sono, rispettivamente:per la Commissione, il capo della divisione «Pianificazione e sviluppo dell'infrastruttura», della direzione generale dei trasporti;per la Francia, il ministero dell'urbanistica, dell'edilizia abitativa e dei trasporti.
Articolo 5
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1985.Per la Commissione
Stanley CLINTON DAVIS
Membro della Commissione
(1) GU n. L 333 del 21. 12. 1984, pag. 58.
(2) GU n. L 359 del 22. 12. 1983, pag. 8.
(3) GU n. L 54 del 25. 2. 1978, pag. 16.
ALLEGATO
Condizioni per la concessione di un aiuto finanziario comunitario per la realizzazione di un progetto d'infrastruttura frontaliera denominato «Rocroi (Francia)»
1.
Finanziamento1.1.
Il piano di finanziamento si presenta come segue:Prima quota: la Commissione autorizzerà il versamento di un anticipo che non eccederà, tuttavia, il 40 % dell'importo massimo previsto del sostegno finanziario di cui all'articolo 1 della presente decisione.Seconda quota: quando la Commissione avrà ricevuto la prova che i lavori sono stati ultimati provvederà a versare o a far versare l'importo residuo.1.2.
Prima di effettuare qualsiasi pagamento la Commissione si accerta che siano state applicate la direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti per lavori pubblici (¹) e la direttiva 72/277/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1972, relativa alle modalità e condizioni di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici (²).2.
ContabilitàLe autorità responsabili sono tenute a custodire tutte le scritture contabili e tutte le pezze giustificative necessarie per controllare le spese effettuate a titolo del progetto. La Commissione si riserva il diritto di chiedere che vengano fornite prove documentali durante l'esecuzione dei lavori e di procedere ad ispezioni in loco. I documenti contabili del progetto dovranno essere conservati per almeno quattro anni dopo la conclusione dei lavori.3.
Attestati di pagamento e controllo dei lavoriPer ciascun pagamento le autorità responsabili devono fornire alla Commissione:uno stato di avanzamento dei lavori firmato dal funzionario ufficialmente responsabile del progetto nei confronti delle autorità nazionali;un estratto certificato conforme dei pagamenti effettuati.Al ricevimento di ogni pagamento verrà rilasciata alla Commissione una ricevuta in applicazione della presente decisione.4.
PubblicitàLe autorità responsabili sono tenute ad informare il pubblico del sostegno finanziario concesso dalla Comunità mediante apposita affissione nel luogo stesso dei lavori.
(¹) GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5.
(²) GU n. L 176 del 3. 8. 1972, pag. 12.
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