Avis juridique important
Rettifica al regolamento (CEE) n. 584/85 della Commissione, del 6 marzo 1985, recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna 1984/1985 (GU n. L 67 del 7. 3. 1985)
Gazzetta ufficiale n. L 123 del 08/05/1985 pag. 0034 - 0034
RETTIFICA A:
Regolamento (CEE) n. 584/85 della Commissione del 6 marzo 1985 recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna 1984/1985
Rettifica al regolamento (CEE) n. 584/85 della Commissione, del 6 marzo 1985, recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna 1984/1985
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 67 del 7 marzo 1985)
Pagina 20, articolo 3, paragrafo 2.
1.2 // anziché: // 2. Il quantitativo di vino o di vino da tavola prodotto, cui si applica la percentuale di cui al paragrafo 1, primo comma, è, per ciascun produttore, quello che risulta dalla somma dei quantitativi da esso ottenuti dopo la data di presentazione della dichiarazione di produzione di cui al regolamento (CEE) n. 2102/84, e che sono iscritti nei registri di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1153/75 ». // leggi: // « 2. Il quantitativo di vino o di vino da tavola prodotto, cui si applica la percentuale di cui al paragrafo 1, primo comma, è, per ciascun produttore, quello che risulta dalla somma dei quantitativi che figurano nella sua dichiarazione di produzione e dei quantitativi da esso ottenuti dopo la data di presentazione della dichiarazione di produzione di cui al regolamento (CEE) n. 2102/84, e che sono iscritti nei registri di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1153/75 ».
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