N. L 321 /34 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 30 . 11 . 85
REGOLAMENTO (CEE) N. 3360/85 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 1985
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili , a decorrere dal 1° dicembre 1985 , a
taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non
comprese nell'allegato II del trattato
tari e quelle che utilizzano prodotti provenienti da
paesi terzi in regime di traffico di perfezionamento
attivo ;
considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 , del
regolamento (CEE) n . 3035/80, per la fissazione del tasso
della restituzione, si deve tener conto, se del caso, delle
restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre
misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti
gli Stati membri, conformemente alle disposizioni del
regolamento relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore considerato per quanto riguarda i
prodotti di base di cui all'allegato A del suddetto regola
mento o i prodotti ad essi assimilati ; che una restituzione
alla produzione è concessa per lo zucchero bianco o per
lo zucchero greggio alle condizioni contemplate nel rego
lamento (CEE) n . 1400/78 del Consiglio, del 20 giugno
1978 , che stabilisce le norme generali applicabili alla
restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato
nell'industria
chimica (*) ;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per lo zucchero ,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 1785/81 del Consiglio, del
30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero ('), modificato dal rego
lamento (CEE) n . 1482/85 (2), in particolare l'articolo 19,
paragrafi 1 e 2,
considerando che, a norma dell'articolo 19, paragrafi 1 e
2, del regolamento (CEE) n . 1785/81 , per i prodotti di cui
all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettere a), c), d), g) ed h) di detto
regolamento, può essere concessa una restituzione all'e
sportazione quando questi prodotti sono esportati sotto
forma di merci comprese nell'allegato del regolamento
stesso ; che il regolamento (CEE) n . 3035/80 del Consi
glio, dell' I 1 novembre 1980 , che stabilisce, per taluni
prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non
comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali
relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione
ed i criteri per stabilire il loro importo (3), modificato da
ultimo ' dal regolamento (CEE) n . 1982/85 (4), ha specifi
cato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di resti
tuzione applicabile all'esportazione di tali prodotti sotto
forma di merci che figurano nell'allegato I del regola
mento (CEE) n . 1785/81 ;
considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo
1 , primo comma, del regolamento (CEE) n . 3035/80 , il
tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti
di base considerati deve essere fissato mensilmente ;
considerando che, conformemente al paragrafo 2 del
suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso
occorre tener conto in particolare di quanto segue :
a) dei costi medi di approvvigionamento sul mercato
della Comunità dei prodotti di base delle industrie di
trasformazione , nonché dei prezzi praticati sul
mercato ;
b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione
dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del
trattato le cui condizioni di fabbricazione sono compa
rabili ;
c) della necessità di garantire uguali condizioni di concor
renza tra le industrie che utilizzano prodotti comuni
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili , a decorrere dal 1°
dicembre 1985, ai prodotti di base che figurano nell'alle
gato A del regolamento (CEE) n . 3035/80 e di cui all'arti
colo 1 , paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n . 1785/81 ,
esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato I
del regolamento (CEE) n . 1785/81 , sono fissati come è qui
di seguito indicato :
a) alla tabella A dell'allegato, per l'esportazione di queste
stesse merci , sempre che non abbiano beneficiato di
una restituzione alla produzione contemplata nel rego
lamento (CEE) n . 1400/78 ;
b) alla tabella B dell'allegato, per l'esportazione di merci
non considerate alla lettera a).
Articolo 2
II presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre
1985 .(') GU n . L 177 dell' i . 7. 1981 , pag. 4 .
(2) GU n . L 151 del 10 . 6 . 1985, pag . 1 .
(3) GU n . L 323 del 29 . 11 . 1980 , pag. 27 .
f) GU n . L 186 del 19 . 7 . 1985, pag. 8 . (*) GU n . L 170 del 27 . 6 . 1978 , pag. 9 .
30 . 11 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 321 /35
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1985.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 29 novembre 1985 , che (issa i tassi delle restituzioni
applicabili , a decorrere dal 1° dicembre 1985 , a taluni prodotti del settore dello zucchero
esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato
Tabella A
Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg : Zucchero bianco : 40,18
Zucchero greggio : 36,96
Sciroppi di barbabietola o di canna
contenenti in peso allo stato secco
98 % o più di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in saccaro
sio) : 40,18 x
SO
100
Melassi : '—
Isoglucosio o sciroppo di isoglucosio
aromatizzato o colorato : 40,18 (2)
Tabella B
Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg : Zucchero bianco : 36,30
Zucchero greggio : 33,39
Sciroppi di barbabietola o di canna
contenenti in peso allo stato secco
98 % o più di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in saccaro
sio) : 36,30 x
so
100
Melassi : —
(') S esprime il tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
di 100 kg di sciroppo .
(2) Importo della restituzione per 100 kg di sostanza secca .
Full & Egal Universal Law Academy