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Regolamento (CEE) n. 3401/85 della Commissione del 2 dicembre 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 3601/82 concernente la comunicazione alla Commissione, da parte degli stati membri, dei dati relativi all' importazione e all' esportazione di determinati prodotti agricoli
Gazzetta ufficiale n. L 322 del 03/12/1985 pag. 0013 - 0013
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 39 pag. 0085
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 39 pag. 0085
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REGOLAMEREGOLAMENTO (CEE) N. 3401/85 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 1985
che modifica il regolamento (CEE) n. 3601/82 concernente la comunicazione alla Commissione, da parte degli stati membri, dei dati relativi all'importazione e all'esportazione di determinati prodotti agricoli
LALA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2), in particolare l'articolo 24, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3601/82 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3481/84 (4), prevede la comunicazione alla Commissione, da parte degli stati membri, dei dati relativi all'importazione e all'esportazione di determinati prodotti agricoli;
considerando che per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame i dati devono essere comunicati dagli stati membri in maniera uniforme;
considerando che per taluni prodotti del settore degli ortofrutticoli trasformati i dati relativi alle importazioni ed alle esportazioni non sono più necessari;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 3601/82 è modificato come segue:
1) All'articolo 1, paragrafo 5, lettera c) è aggiunto il testo seguente:
« Tuttavia, per i prodotti classificati nelle sottovoci 01.05 A e 04.05 A I della tariffa doganale comune ed elencati nel punto III. Uova e pollame dell'allegato I, le unità supplementari sono indicate per 1 000 pezzi ».
2) Nell'allegato I, punto XIV. « Ortofrutticoli », i riferimenti ai prodoti ex 08.03 ed ex 20.05 sono soppressi.
3) Nell'allegato III, il titolo delle colonne 5, 8, 11 e 14 è sostituito dal seguente:
« Valore unitario per 100 kg/1 000 pezzi (6) ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
((1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 11.
(4) GU n. L 326 del 13. 12. 1984, pag. 15.
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