N. L 322/ 16 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 3 . 12. 85
REGOLAMENTO (CEE) N. 3403/85 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 1985
che modifica il regolamento (CEE) n . 2924/85 e che, porta a 1 500 000 t il quanti
tativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento
tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2727/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 1018/84 (2), in particolare l'articolo
7, paragrafo 5,
visto il regolamento (CEE) n . 1836/82 della Commissione,
del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni
per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'inter
vento (3), modificato dal regolamento (CEE) n . 1806/85 (4),
considerando che il regolamento (CEE) n . 2924/85 della
Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n . 3239/85 (6), ha indetto una gara permanente per
l'esportazione di 1 200 000 t di frumento tenero panifica
bile detenuto dall'organismo d'intervento francese ; che la
Francia, con una comunicazione in data del 27 novembre
1985 , ha reso noto alla Commissione l'intenzione del
proprio organismo d'intervento di procedere ad un
aumento di 300 000 t del quantitativo oggetto della gara a
fini di esportazione ; che è opportuno portare a 1 500 000
t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per
l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto
dall'organismo d'intervento francese ;
considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quanti
tativi oggetto della gara, è necessario apportare talune
modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi imma
gazzinati ; che occorre quindi modificare 1 allegato I del
regolamento (CEE) n . 2924/85 ;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i cereali ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n . 2924/85 è
sostituito dal seguente testo :
« Articolo 2
1 . La gara concerne un quantitativo massimo di
1 500 000 t di frumento tenero panificabile da espor
tare verso tutti i paesi terzi .
2 . Le regioni nelle quali sono immagazzinate le
1 500 000 t di frumento tenero panificabile figurano
nell'allegato I. ».
Articolo 2
L'allegato I del regolamento (CEE) n . 2924/85 è sostituito
dall'allegato del presente regolamento .
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
11 presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 2 dicembre 1985 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(') GU n . L 281 dell l . 11 . 1975, pag. 1 .
( 2) GU n . L 107 del 19 . 4 . 1984, pag . 1 .
0 GU n . L 202 del 9 . 7 . 1982, pag . 23 .
(4) GU n . L 169 del 29 . 6 . 1985, pag. 73 .
0 GU n . L 280 del 22 . 10 . 1985, pag. 24 .
(6) GU n . L 308 del 20 . 11 . 1985 , pag . 6 .
3 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 322/ 17
ALLEGATO
« ALLEGATO I
(tonnellate)
Località di magazzinaggio Quantitativi
Amiens 190 000
Bordeaux 65 000
Chàlons-sur-Marne 170 000
Dijon 70 000
Lille 100 000
Nancy 90 000
Nantes 40 000
Orléans 380 000
Paris 225 000
Poitiers 80 000
Rouen 70 000
Toulouse 20 000 »
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