4. 12. 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 323/5
REGOLAMENTO (CEE) N. 3406/85 DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 1985
che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione
degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal
territorio della regione 5
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 1837/80 del Consiglio, del
27 giugno 1980 , relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni ovine e caprine ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 871 /84 (2),
visto il regolamento (CEE) n . 1633/84 della Commissione,
dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applica
zione del premio variabile alla macellazione degli ovini e
che abroga il regolamento (CEE) n . 2661 /80 (3), in partico
lare l'articolo 3 , paragrafo 1 , e l'articolo 4, paragrafo 1 ,
considerando che il Regno Unito è l'unico stato membro
che versa il premio variabile alla macellazione, nella
regione 5, ai sensi dell'articolo 3 , paragrafo 5, del regola
mento (CEE) n . 1837/80 ; che è quindi necessario che la
Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da
riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella
settimana che inizia l' i 1 novembre 1985 ;
considerando che, a norma dell'articolo 3 , paragrafo 1 , del
regolamento (CEE) n . 1633/84 l' importo del premio varia
bile alla macellazione deve essere fissato dalla Commis
sione ogni settimana ;
considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 , del
regolamento (CEE) n . 1633/84, l' importo da riscuotere per
i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere
fissato ogni settimana dalla Commissione ;
considerando che dall'applicazione dell'articolo 9 , para
grafo 1 , del regolamento (CEE) n . 1837/80 e dell'articolo
4, paragrafi 1 e 3 , del regolamento (CEE) n . 1633/84
consegue che il premio variabile alla macellazione degli
ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito e gli
importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla
regione 5 di detto stato membro nella settimana che
inizia 1*1 1 novembre 1985, devono essere conformi a
quelli fissati negli allegati del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare
nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 5, del regolamento . (CEE) n . 1837/80 , del
premio variabile alla macellazione nella settimana che
inizia l' I 1 novembre 1985, l'importo del premio equivale
all'importo fissato nell'allegato I.
Articolo 2
Per i prodotti di cui all'articolo 1 , lettere a) e c), del rego
lamento (CEE) n . 1837/80 , che sono usciti dal territorio
della regione 5 nel corso della settimana che inizia l' I 1
novembre 1985, gli importi da riscuotere sono equivalenti
a quelli fissati nell'allegato II .
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Esso è applicabile a decorrere dall' i 1 novembre 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1985 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(') GU n . L 183 del 16 . 7 . 1980, pag. 1 .
(2) GU n . L 137 del 27 . 5 . 1985, pag. 22.
¥) GU n . L 154 del 9 . 6 . 1984, pag. 27 .
N. L 323/6 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 4 . 12 . 85
ALLEGATO I
Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere nel Regno Unito ,
regione 5 , per la settimana che inizia l' I 1 novembre 1985
Designazione delle merci Importo del premio
Ovini o carni ovine che danno diritto al
premio
93,586 ECU/ 100 kg in peso carcassa estimativo
o effettivo (')
(') Entro i limiti di peso stabiliti nel Regno Unito .
4. 12. 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 323/7
ALLEGATO II
Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 nella
settimana che inizia l' I 1 novembre 1985
(ECU/100 kg)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Importi da
riscuotere
\ Peso vivo
01.04 B Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi
dai riproduttori di razza pura 43,985
l Peso netto
02.01 A IV a) Carni delle specie ovina e caprina , fresche e refri
gerate :
1 . Carcasse o mezzene 93,586
2. Busto o mezzo busto 65,510
3 . Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza
sella 102,945
4. Coscia intera o mezza coscia 121,662
5. altre :
aa) Pezzi non disossati
bb) Pezzi disossati
121,662
170,327
02.01 A IV b) Carni delle specie ovina e caprina, congelate :
1 . Carcasse o mezzene 70,190
2. Busto o mezzo busto ■ 49,133
3 . Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza
sella 77,209
4. Coscia intera o mezza coscia 91,247
5 . altre :
l aa) Pezzi non disossatibb) Pezzi disossati 91,247127,746
02.06 C II a) Carni delle specie ovina e caprina, salate o in sala
moia, secche o affumicate :
1 . non disossate 121,662
2. disossate 170,327
ex 16.02 B III b) 2) aa) 1 1 Altre preparazioni o conserve di carni o di fratta
glie di ovini o di caprini , non cotte ; miscugli di
carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie
non cotte :
— non disossate 121,662
— disossate 170,327
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