Avis juridique important
Regolamento (CEE) n. 3415/85 della Commissione del 4 dicembre 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 137/79 relativo all' istituzione di un metodo di cooperazione amministrativa speciale per l' applicazione del regime intracomunitario ai prodotti pescati da navi degli stati membri
Gazzetta ufficiale n. L 324 del 05/12/1985 pag. 0012 - 0012
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 14 pag. 0215
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 14 pag. 0215
*****
REGOLAMEREGOLAMENTO (CEE) N. 3415/85 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 1985
che modifica il regolamento (CEE) n. 137/79 relativo all'istituzione di un metodo di cooperazione amministrativa speciale per l'applicazione del regime intracomunitario ai prodotti pescati da navi degli stati membri
LALA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, primo comma,
visto l'atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (1), in particolare i suoi articoli 27 e 396,
considerando che, conformemente alle disposizioni del protocollo n. 2 dell'atto di adesione, le isole Canarie e Ceuta e Melilla non fanno parte del territorio doganale e che in particolare i prodotti della pesca originari delle isole Canarie, Ceuta e Melilla non beneficiano del regime intracomunitario applicabile ai prodotti pescati dalle navi degli stati membri;
considerando che, conformemente all'articolo 27 dell'atto di adesione, occorre apportare al regolamento (CEE) n. 137/79 della Commissione (2) gli adattamenti resi necessari dalla particolare situazione delle isole Canarie, Ceuta e Melilla;
considerando che tali adattamenti devono fra l'altro riguardare il caso dei prodotti pescati dalle navi degli stati membri e sbarcati nei porti delle isole Canarie, Ceuta e Melilla dove sono trasbordati ed avviati verso la Comunità;
considerando che in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'atto di adesione le istituzione delle Comunità possono adottare, prima dell'adesione, le misure di cui all'articolo 27 di tale atto,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nel regolamento (CEE) n. 137/79, è inserito dopo l'articolo 14 il seguente articolo 14 bis:
« Articolo 14 bis
1. Per l'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, le navi immatricolate e/o registrate nelle isole Canarie o a Ceuta e Melilla non sono considerate come navi degli stati membri.
2. Le autorità doganali del porto di registrazione o d'armamento di una nave da pesca immatricolata nelle isole Canarie o a Ceuta e Melilla non possono rilasciare a tali navi blocchetti di formulari T 2 M.
3. Le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento sono d'applicazione qualora i prodotti pescati o i prodotti ottenuti di cui all'articolo 1 ai quali si riferisce il documento T 2 M, vengano sbarcati in un porto delle isole Canarie, di Ceuta e di Melilla e trasbordati per essere avviati verso il territorio doganale della Comunità.
Lo sbarco, lo stoccaggio ed il trasbordo di tali prodotti devono inoltre avere luogo in aree distinte da quelle riservate a dei prodotti aventi un'altra destinazione. »
Articolo 2
Le autorità spagnole comunicano alla Commissione, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le misure prese sul piano locale ai fini del controllo dello sbarco, dello stoccaggio e del trasbordo dei prodotti che beneficiano del presente regime.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Protogallo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1985.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
((1) GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23.
(2) GU n. L 20 del 29. 1. 1979, pag. 1.
Top