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Regolamento (CEE) n. 3416/85 della Commissione del 4 dicembre 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 1562/85, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni
Gazzetta ufficiale n. L 324 del 05/12/1985 pag. 0013 - 0013
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 39 pag. 0096
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 39 pag. 0096
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REGOLAMEREGOLAMENTO (CEE) N. 3416/85 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 1985
che modifica il regolamento (CEE) n. 1562/85, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni
LALA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 987/84 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,
considerando che, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1562/85 della Commissione (3), le domande di concessione di compensazione finanziaria sono presentate, per le arance, in due momenti della campagna di trasformazione; che tale disposizione può determinare, per taluni trasformatori che trasformano quantitativi limitati, formalità che non sono commisurate ai vantaggi che ne derivano; che occorre pertanto prevedere la possibilità che questi trasformatori presentino una sola domanda unicamente dopo la fine delle operazioni di trasformazione;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1562/85 è modificato come segue:
1) Il testo esistente diviene il paragrafo 1.
2) Viene aggiunto il seguente paragrafo:
« 2. Le industrie che lo desiderino possono essere autorizzate a presentare le loro domande di concessione di compensazione finanziaria per le arance in una volta sola, dopo la fine delle operazioni di trasformazione, ed al più tardi entro un termine di 90 giorni ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
((1) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.
(2) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 10.
(3) GU n. L 152 dell'11. 6. 1985, pag. 5.
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