Avis juridique important
Regolamento (CEE) n. 3417/85 della Commissione del 4 dicembre 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 3714/84 recante modalità di concessione degli aiuti per il latte ed il latte in polvere parzialmente scremati destinati all' alimentazione degli animali
Gazzetta ufficiale n. L 324 del 05/12/1985 pag. 0014 - 0014
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 39 pag. 0097
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 39 pag. 0097
*****
REGOLAMEREGOLAMENTO (CEE) N. 3417/85 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 1985
che modifica il regolamento (CEE) n. 3714/84 recante modalità di concessione degli aiuti per il latte ed il latte in polvere parzialmente scremati destinati all'alimentazione degli animali
LALA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1298/85 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3714/84 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2445/85 (4), fissa le modalità di concessione degli aiuti per il latte e il latte in polvere parzialmente scremati destinati all'alimentazione degli animali; che è opportuno, tenuto conto dell'esperienza acquisita, modificare l'allegato I per quanto concerne i dati relativi all'acidità titolabile;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'allegato I, capitolo I, lettera A dal regolamento (CEE) n. 3714/84, il testo del punto 3 é sostituito dal testo seguente:
« 3. Acidità titolabile (calcolata sulla sostanza secca non grassa) espressa
- in ml di soluzione di idrossido di sodio decinormale: massimo 22,5,
- in acido lattico: massimo 0,18 % m/m (2).
(2) La percentuale di acido lattico è determinata in conformità del metodo A.D.M.I. »
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
((1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 5.
(3) GU n. L 341 del 29. 12. 1984, pag. 65.
(4) GU n. L 232 del 30. 8. 1985, pag. 17.
Top