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Regolamento (CEE) n. 3430/85 della Commissione del 5 dicembre 1985 che fissa, a motivo dell' adesione della Spagna, i coefficienti di ponderazione che servono per il calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato e che abroga il regolamento (CEE) n. 2050/85
Gazzetta ufficiale n. L 326 del 06/12/1985 pag. 0015 - 0016
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 39 pag. 0098
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 39 pag. 0098
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REGOLAMEREGOLAMENTO (CEE) N. 3430/85 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 1985
che fissa, a motivo dell'adesione della Spagna, i coefficienti di ponderazione che servono per il calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato e che abroga il regolamento (CEE) n. 2050/85
LALA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,
considerando che il prezzo comunitario di mercato del suino macellato di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2966/80 (2), deve essere stabilito ponderando i prezzi rilevati in ciascuno stato membro mediante coefficienti che esprimano la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ogni stato membro; che è opportuno determinare questi coefficienti sulla base dell'effettivo dei suini censiti all'inizio di dicembre di ogni anno in applicazione della direttiva 76/630/CEE, del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alle indagini da effettuare a cura degli stati membri nel settore della produzione suinicola (3), modificata dalla direttiva 79/920/CEE (4);
considerando che i coefficienti di ponderazione sono stati fissati, sulla base dei risultati dell'inchiesta del mese di dicembre 1984, dal regolamento (CEE) n. 2050/85 della Commissione (5); che, in conformità dell'articolo 396 dell'atto di adesione, occorre adattare questi coefficienti in seguito all'adesione del Regno di Spagna alle Comunità europee;
considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3 del trattato d'adesione, le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione; che queste misure prendono effetto soltanto con riserva e alla data dell'entrata in vigore del suddetto trattato; che, in virtù dell'articolo 261 dell'atto, l'applicazione delle misure relative al Portogallo è differita fino al termine della prima tappa,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I coefficienti di ponderazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2759/75, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CEE) n. 2050/85 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986 con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
((1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5.
(3) GU n. L 223 del 16. 8. 1976, pag. 4.
(4) GU n. L 281 del 10. 11. 1979, pag. 41.
(5) GU n. L 193 del 25. 7. 1985, pag. 21.
ALLEGATO
Coefficienti di ponderazione che servono per il calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato
Belgio 5,8
Danimarca 9,8
RF di Germania 25,8
Francia 12,1
Grecia 1,2
Spagna 12,6
Irlanda 1,1
Italia 9,9
Lussemburgo 0,1
Paesi Bassi 13,0
Regno Unito 8,6
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