Avis juridique important
Regolamento (CEE) n. 3445/85 della Commissione del 6 dicembre 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 798/80, che stabilisce le modalità per il pagamento anticipato delle restituzioni all' esportazione e degli importi compensativi monetari per i prodotti agricoli
Gazzetta ufficiale n. L 328 del 07/12/1985 pag. 0013 - 0014
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 39 pag. 0107
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 39 pag. 0107
*****
REGOLAMEREGOLAMENTO (CEE) N. 3445/85 DELLA COMMISSIONE kdel 6 dicembre 1985 kche modifica il regolamento (CEE) n. 798/80, che stabilisce le modalità per il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione e degli importi compensativi monetari per i prodotti agricoli
kLALA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, kvisto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, kvisto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6 e l'articolo 24, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, kvisto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo a seguito dell'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni stati membri (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 (4), in particolare l'articolo 6, kvisto il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83 (6), kconsiderando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 798/80 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/81 (8), stabilisce le disposizioni relative allo svincolo della cauzione richiesta ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 565/80; kconsiderando che l'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 798/80 prevede una cauzione minima qualora tale importo sia maggiore dell'importo calcolato conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, tenuto conto degli eventuali importi compensativi monetari, maggiorato del 20 %; kconsiderando che in taluni casi ciò può dar luogo ad una penalizzazione sproporzionata qualora sia necessario procedere al rimborso di un importo; kconsiderando che è necessario modificare le norme che disciplinano il calcolo del rimborso, quando si è fatto ricorso alla cauzione minima per evitare una penalizzazione sproporzionata; kconsiderando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati, kHA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: kArticolo 1 kAll'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 798/80, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: k« 4. Salvo caso di forza maggiore, è richiesto il rimborso degli importi seguenti: ka) se i termini di cui all'articolo 11 non sono stati rispettati: k- un importo pari alla cauzione; kb) se i termini di cui all'articolo 11 sono stati rispettati, ma il diritto alla restituzione riguarda un importo inferiore a quello di cui al paragrafo 1, lettera b) e quando la maggiorazione minima prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, seconda frase, non è stata applicata: k- qualora sia d'applicazione l'articolo 7, paragrafo 3, un importo pari alla cauzione, diminuito dell'importo della restituzione effettiva e dell'eventuale importo compensativo monetario negativo, questi ultimi due importi maggiorati del 20 %; k- negli altri casi, un importo pari alla cauzione, diminuito dell'importo della restituzione effettiva e dell'importo compensativo monetario positivo eventualmente dovuto, maggiorato del 20 %; kc) se i termini di cui all'articolo 11 sono stati rispettati, ma il diritto alla restituzione riguarda un importo inferiore a quello di cui al paragrafo 1, lettera b) e quando è stata applicata la maggiorazione minima prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, seconda frase: k- un importo pari alla differenza tra l'importo anticipato e l'importo dovuto, differenza aumentata della percentuale che esprime la relazione tra la maggiorazione minima e l'importo anticipato. » kArticolo 2 kIl presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. kSu richiesta degli interessati le disposizioni dell'articolo 1 24. 6. 1981, pag. 9. k
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. kFatto a Bruxelles, 6 dicembre 1985. kPer la Commissione kFrans ANDRIESSEN kVicepresidente k si applicano ai casi in cui la pratica non è terminata.
k((1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. k(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1. k(3) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1. k(4) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1. k(5) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5. k(6) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12. k(7) GU n. L 87 del 31. 3. 1980, pag. 42. k(8) GU n. L 166 del
Top