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Regolamento (CEE) n. 3446/85 della Commissione del 6 dicembre 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 467/77, che stabilisce il metodo ed il tasso d' interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita
Gazzetta ufficiale n. L 328 del 07/12/1985 pag. 0015 - 0016
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 39 pag. 0109
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 39 pag. 0109
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REGOLAMEREGOLAMENTO (CEE) N. 3446/85 DELLA COMMISSIONE kdel 6 dicembre 1985 kche modifica il regolamento (CEE) n. 467/77, che stabilisce il metodo ed il tasso d'interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita
kLALA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, kvisto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, kvisto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione « garanzia » (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1716/84 (2), in particolare l'articolo 5, kconsiderando che, a motivo del volume assai elevato delle scorte d'intervento di carni bovine e di cereali, i regolamenti (CEE) n. 2670/85 della Commissione, del 23 settembre 1985, relativo alla vendita a un prezzo fissato forfettariamente in anticipo di talune carni bovine non disossate detenute dagli organismi d'intervento e destinate ad essere esportate (3), e (CEE) n. 3267/85, del 21 novembre 1985, relativo al trasporto e alla vendita di cereali detenuti dall'organismo d'intervento francese, ai fini del loro impiego nell'alimentazione animale in talune regioni francesi colpite dalla siccità (4), hanno previsto un termine entro cui l'acquirente, dopo il ritiro del prodotto, deve provvedere al relativo pagamento; kconsiderando che l'attuale sistema vigente in materia di calcolo delle spese di interesse per i fondi immobilizzati sul piano nazionale si basa sulla quantità media mensile dei prodotti in giacenza; kconsiderando che, per tener conto di tale termine di pagamento, è opportuno introdurre una deroga per le vendite in questione, ritoccando il metodo di calcolo delle spese di interesse; che è quindi necessario modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 467/77 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 400/85 (6); kconsiderando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG, kHA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: kArticolo 1 kAll'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 467/77 il testo del paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente: k« 6. Per le vendite di burro, di carni bovine e di cereali da parte dell'organismo d'intervento, vendite di cui al regolamento (CEE) n. 2268/84 della Commissione (1), quale modificato dal regolamento (CEE) n. 2955/84 (2), al titolo II del regolamento (CEE) n. 2956/84 della Commissione (3), nonché per le vendite di cui ai regolamenti (CEE) n. 2670/85 (4) e (CEE) n. 3267/85 (5) della Commissione, sempreché il termine effettivo per il pagamento dopo il ritiro del burro, della carne bovina e dei cereali sia superiore a 30 giorni, le spese di finanziamento calcolate secondo le disposizioni che figurano nei paragrafi precedenti sono maggiorate di un importo risultante dal calcolo seguente: kM × D × i k365 kM = importo pagato dall'acquirente, kD = numero dei giorni intercorrenti tra il ritiro del prodotto e il ricevimento del pagamento, diminuito di 30 giorni, ki = tasso d'interesse di cui all'articolo 2. k(1) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 35. k(2) GU n. L 279 del 23. 10. 1984, pag. 1. k(3) GU n. L 279 del 23. 10. 1984, pag. 4. k(4) GU n. L 253 del 24. 9. 1985, pag. 8. k(5) GU n. L 311 del 22. 11. 1985, pag. 27. » kArticolo 2 kIl presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. kEsso si applica alle vendite di cui al regolamento (CEE) n. 2956/84 a partire dal 16 novembre 1984 e alle vendite di cui ai regolamenti (CEE) n. 2670/85 e (CEE) n. 3267/85, a 26. k
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. kFatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1985. kPer la Commissione kFrans ANDRIESSEN kVicepresidente k partire dal 23 settembre 1985.
k((1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1. k(2) GU n. L 163 del 21. 6. 1984, pag. 1. k(3) GU n. L 253 del 24. 9. 1985, pag. 8. k(4) GU n. L 311 del 22. 11. 1985, pag. 27. k(5) GU n. L 62 dell'8. 3. 1977, pag. 9. k(6) GU n. L 48 del 16. 2. 1985, pag.
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