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Regolamento (CEE) n. 3449/85 della Commissione del 6 dicembre 1985 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al polietilene, della sottovoce 39.02 C I della tariffa doganale comune, originario del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 328 del 07/12/1985 pag. 0021 - 0021
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REGOLAMEREGOLAMENTO (CEE) N. 3449/85 DELLA COMMISSIONE kdel 6 dicembre 1985 kche ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al polietilene, della sottovoce 39.02 C I della tariffa doganale comune, originario del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio
kLALA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, kvisto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, kvisto il regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1985 a taluni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13, kconsiderando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, i prodotti dell'allegato II, originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 12; kconsiderando che, ai sensi dell'articolo 12, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, rischia di provocare difficoltà economiche in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 165 % dell'importo massimo più elevato, valido per l'anno 1980; kconsiderando che per il polietilene della sottovoce 39.02 C I della tariffa doganale comune, originario del Brasile, la base di riferimento è fissata a 6 103 400 ECU; che, in data 5 dicembre 1985, le importazioni di tali prodotti nella Comunità originari del Brasile hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione, ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Brasile, kHA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: kArticolo 1 kA decorrere dal 10 dicembre 1985, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Brasile:
k1.2 // // // Numero della tariffa kdoganale comune k // Designazione delle merci k // // // 39.02 C I k(codici Nimexe kda 39.02-03 a 13) // Polietilene // //
Articolo 2 kIl presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. kIl presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. kFatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1985. kPer la Commissione kCOCKFIELD
k((1) GU n. L 338 del 27. 12. 1984 pag. 1. k kVicepresidente
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