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Regolamento (CEE) n. 3455/85 del Consiglio del 5 dicembre 1985 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per ciliegie dolci a polpa chiara, conservate in alcole e destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato, della sottovoce ex 20.06 B I e) 2 bb) della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 332 del 10/12/1985 pag. 0006 - 0008
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 15 pag. 0047
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 15 pag. 0047
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3455/85 DEL CONSIGLIO
del 5 dicembre 1985
recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per ciliegie dolci a polpa chiara, conservate in alcole e destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato, della sottovoce ex 20.06 B I e) 2 bb) della tariffa doganale comune
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,
visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,
considerando che la produzione di ciliegie dolci a polpa chiara, conservate in alcole e destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato, è attualmente insufficiente nella Comunità a coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità; che di conseguenza l'approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione dipende, per una parte non trascurabile, dalle importazioni provenienti da paesi terzi; che è interesse della Comunità sospendere parzialmente il dazio della tariffa doganale comune per i prodotti in questione, nei limiti di un contingente tariffario comunitario di un volume adeguato; che, per non compromettere le prospettive di sviluppo di tale produzione nella Comunità ed assicurare allo stesso tempo un approvvigionamento soddisfacente delle industrie utilizzatrici, è opportuno limitare il beneficio del contingente tariffario a prodotti che soddisfino certi criteri di presentazione e destinazione, aprire detto contingente per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1986 e fissarne il volume a 1 500 tonnellate, quantitativo corrispondente al fabbisogno di importazioni dai paesi terzi durante questo periodo, nonché il dazio contingentale a 10 %; che occorre d'altra parte prevedere la partecipazione della Spagna e del Portogallo a partire dal 1o marzo 1986; che questa partecipazione può, in un primo stadio, essere limitata ad un'eventuale applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3;
considerando che occorre garantire, in particolare, l'eguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni fino ad esaurimento di quest'ultimo; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato sulla ripartizione tra gli stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno degli stati membri calcolato, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi, durante un periodo di riferimento rappresentativo e secondo le prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;
considerando che, trattandosi di un contingente tariffario comunitario autonomo destinato a coprire il fabbisogno di importazione che si manifesta nella Comunità, si può ammettere che la ripartizione del volume contingentale si effettui in funzione del fabbisogno provvisorio di importazioni in provenienza dai paesi terzi stimato per ciascuno degli stati membri; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità di applicazione della tariffa doganale comune;
considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto, occorre suddividere in due parti il volume contingentale, ripartendo la prima tra gli stati membri della Comunità a dieci e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno di tali stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale e così pure quello dei nuovi stati membri; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori degli stati membri, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe essere fissato a 1 330 tonnellate;
considerando che le quote iniziali degli stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la propria quota iniziale effettui il prelievo di una quota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni stato membro quando ciascuna delle sue quote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingentale; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale e informarne gli stati membri;
considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale in uno degli stati membri si rendesse disponibile una forte rimanenza della quota iniziale, tale stato deve trasferirne una percentuale considerevole alla riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;
considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Dal 1o gennaio al 30 giugno 1986, il dazio della tariffa doganale comune per le ciliegie dolci a polpa chiara, conservate in alcole, di un diametro inferiore o uguale a 18,9 mm, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato (1), della sottovoce ex 20.06 B I e) 2 bb) della tariffa doganale comune, è sospeso al livello del 10 % nel limite di un contingente tariffario comunitario di 1 500 tonnellate.
2. Nei limiti di detto contingente tariffario, la Spagna ed il Portogallo applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione del 1985.
Articolo 2
1. Una prima parte di 1 330 tonnellate di detto contingente tariffario comunitario è suddivisa tra gli stati membri della Comunità a dieci; le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 30 giugno 1986, ammontano per ciascuno di questi stati membri a:
1.2 // // (in tonnellate) // Benelux // 5 // Danimarca // 5 // Germania // 1 080 // Grecia // 50 // Francia // 11 // Irlanda // 5 // Italia // 169 // Regno Unito // 5
2. La seconda parte, di 170 tonnellate, costituisce la riserva.
3. Se, a partire dal 1o marzo 1986, un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in Spagna o Portogallo ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile della riserva.
Articolo 3
1. Se la quota iniziale di uno stato membro quale figura all'articolo 2, paragrafo 1, ovvero la stessa quota diminuita della parte trasferita alla riserva - qualora sia stato applicato l'articolo 5 - è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.
2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale.
3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.
Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.
Articolo 4
Le quote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 30 giugno 1986.
Articolo 5
Gli stati membri trasferiscono alla riserva, entro il 15 maggio 1986, la parte non utilizzata della loro quota iniziale che ecceda il 20 % del quantitativo iniziale alla data del 1o maggio 1986. Essi possono trasferire una parte superiore se si hanno motivi di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.
Gli stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 maggio 1986 il totale delle importazioni effettuate fino al 1o maggio 1986 e imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la parte della loro quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.
Articolo 6
La Commissione calcola i quantitativi delle quote aperte dagli stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di essi, appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.
Essa informa gli stati membri entro il 20 maggio 1986 dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.
Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo stato membro che procede all'ultimo prelievo.
Articolo 7
1. Gli stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente tariffario comunitario.
2. Gli stati membri adottano le opportune disposizioni per garantirsi che i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ammessi al beneficio del contingente tariffario comunitario, abbiano la destinazione che è loro assegnata.
3. Gli stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso alle quote ad essi assegnate.
4. Gli stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione man mano che viene presentato in dogana accompagnato da una dichiarazione di immissione in libera pratica.
5. Il grado di esaurimento delle quote degli stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni di cui al paragrafo 4.
Articolo 8
Su richiesta della Commissione, gli stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro quote.
Articolo 9
Gli stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
J.-C. JUNCKER
(1) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.
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