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Regolamento (CEE) n. 3466/85 della Commissione del 9 dicembre 1985 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla metenamina (DCI) (esametilentetrammina), della sottovoce 29.26 B II a) della tariffa doganale comune, originarie della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 332 del 10/12/1985 pag. 0031 - 0031
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3466/85 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 1985
che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla metenamina (DCI) (esametilentetrammina), della sottovoce 29.26 B II a) della tariffa doganale comune, originarie della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1985 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13,
considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, i prodotti dell'allegato II, originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 12;
considerando che, ai sensi dell'articolo 12, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali puó essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli stati membri; che, al riguardo, la base di riferimento da prendere in considerazione e in generale uguale al 165 % dell'importo massimo più elevato, valido per l'anno 1980;
considerando che per la matenamina (DCI) (esametilentetrammina), della sottovoce doganale 29.26 B II a), originaria della Romania, la base di riferimento è fissata a 98 700 ECU; che, in data 6 dicembre 1985, le importazioni di tali prodotti nella Comunità originari della Romania hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale provoca difficoltà economiche nella Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Romania,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A decorrere dal 13 dicembre 1985, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Romania:
1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 29.26 B II a) (codice Nimexe 29.26-35) // Metenamina (DCI) (esametilentetrammina) // //
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1985.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
(1) GU n. L 338 del 27. 12. 1984, pag. 1.
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