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Regolamento (CEE) n. 3467/85 della Commissione del 9 dicembre 1985 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al glicole etilenico della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, originario dell' Arabia Saudita beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 332 del 10/12/1985 pag. 0032 - 0032
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3467/85 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 1985
che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al glicole etilenico della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, originario dell'Arabia Saudita beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1985 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13,
considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 11 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;
considerando che, per il glicole etilenico della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 547 000 ECU; che, in data 9 dicembre 1985, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari dell'Arabia Saudita, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;
considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'Arabia Saudita,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A decorrere dal 12 dicembre 1985 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3562/84 è ripristinata nella Comunità, per i seguenti prodotti, originari dell'Arabia Saudita:
1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 29.04 C ex I (codice Nimexe 29.04-61) // Glicole etilenico // //
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1985.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
(1) GU n. L 338 del 27. 12. 1984, pag. 1.
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