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Regolamento (CEE) n. 3492/85 della Commissione del 10 dicembre 1985 recante nona modifica del regolamento (CEE) n. 3035/79 che determina le condizioni per l' ammissione dei tabacchi "flue cured" del tipo Virginia, "Light air cured" del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, "Light air cured" del tipo Maryland e dei tabacchi "fire cured" nella sottovoce 24.01 A della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 334 del 12/12/1985 pag. 0012 - 0012
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 15 pag. 0053
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 15 pag. 0053
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3492/85 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 1985
recante nona modifica del regolamento (CEE) n. 3035/79 che determina le condizioni per l'ammissione dei tabacchi « flue cured » del tipo Virginia, « Light air cured » del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, « Light air cured » del tipo Maryland e dei tabacchi « fire cured » nella sottovoce 24.01 A della tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 (2), in particolare gli articoli 3 e 4,
considerando che è opportuno prorogare fino al 31 dicembre 1986 la validità delle disposizioni previste fino al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i tabacchi originari dei paesi o dei territori che beneficiano del sistema di preferenze generalizzate;
considerando che, di conseguenza, occorre modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 3035/79 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/84 (4);
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3035/79, la data del 31 dicembre 1985 è sostituita da quella del 31 dicembre 1986.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1985.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
(1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 341 del 31. 12. 1979, pag. 26.
(4) GU n. L 319 dell'8. 12. 1984, pag. 5.
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