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Regolamento (CEE) n. 3494/85 della Commissione dell' 11 dicembre 1985 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili della voce 91.04 della tariffa doganale comune, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 334 del 12/12/1985 pag. 0015 - 0015
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3494/85 DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 1985
che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili della voce 91.04 della tariffa doganale comune, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1985 a taluni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13,
considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del suddetto regolamento è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 11 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;
considerando che per gli orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili della voce 91.04 della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 3 000 000 di ECU; che, in data 9 dicembre 1985, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari della Cina, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;
considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A decorrere dal 15 dicembre 1985, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina:
1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 91.04 (Codice Nimexe 91.04-tutti i numeri) // Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili // //
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1985.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
(1) GU n. L 338 del 27. 12. 1984, pag. 1.
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