12. 12. 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 334/ 17
REGOLAMENTO (CEE) N. 3496/85 DELLA COMMISSIONE
dell' I 1 dicembre 1985
che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero
bianco per la diciottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara
permanente principale di cui al regolamento (CEE) n . 2236/85
considerando che dopo esame delle offerte e opportuno
adottare, per la diciottesima gara parziale , le disposizioni
di cui all'articolo 1 ;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per lo zucchero,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 1785/81 del Consiglio, del
30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 1482/85 (2), in particolare
l'articolo 19 , paragrafo 4, primo capoverso ,
lettera b),
considerando che in conformità al regolamento (CEE) n .
2236/85 della Commissione, del 29 luglio 1985, relativo
ad una gara permanente principale per la determinazione
di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero
bianco (3), si procede a gare parziali per l'esportazione di
tale zucchero ;
considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9 ,
paragrafo 1 , del regolamento (CEE) n . 2236/85, un
importo massimo della restituzione all'esportazione è
fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto
conto in particolare della situazione e della prevedibile
evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e
sul mercato mondiale ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Per la diciottesima gara parziale di zucchero bianco effet
tuata ai sensi del regolamento (CEE) n . 2236/85, l' importo
massimo della restituzione all'esportazione è fissato a
42,549 ECU per 100 chilogrammi .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 12 dicembre
1985 .
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli stati membri .
Fatto a Bruxelles , l' i 1 dicembre 1985 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(') GU n . L 177 dell l . 7 . 1981 , pag . 4 .
(2) GU n . L 151 del 10 . 6 . 1985, pag. 1 .
(3 GU n . L 209 del 6 . 8 . 1985, pag. 19 .
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