Avis juridique important
86/563/CEE: Decisione della Commissione del 12 novembre 1986 che modifica la decisione 81/675/CEE che constata che alcuni sistemi di chiusura sono "sistemi di chiusura non riutilizzabili" ai sensi, fra l'altro, delle direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 327 del 22/11/1986 pag. 0050 - 0050
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0062
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0062
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 novembre 1986
che modifica la decisione 81/675/CEE che constata che alcuni sistemi di chiusura sono « sistemi di chiusura non riutilizzabili » ai sensi, fra l'altro, delle direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE del Consiglio
(86/563/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), modificata da ultimo dalla direttiva 85/155/CEE (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,
vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (3), modificata da ultimo dalla direttiva 86/155/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,
considerando che la decisione 81/675/CEE della Commissione (4) ha constatato che alcuni sistemi di chiusura erano « sistemi di chiusura non riutilizzabili » ai sensi di alcune direttive del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione, ivi comprese le direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE;
considerando che si era convenuto allora che il sistema utilizzato unicamente per le sementi di cereali era un sistema la cui utilizzazione avrebbe dovuto tendere a diminuire per far posto a nuovi sistemi a avrebbe dovuto essere riesaminato dopo cinque anni;
considerando che l'esperienza ha mostrato che il sistema suddetto fornisce una garanzia sufficiente di efficacia e dovrebbe pure essere considerato come un « sistema di chiusura non riutilizzabile » ai sensi della direttiva 66/401/CEE e della direttiva 69/208/CEE per le sementi di talune specie di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 81/675/CEE, l'espressione « ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 66/402/CEE: » è sostituita dal testo seguente:
« ai sensi:
- della direttiva 66/401/CEE per quanto concerne le seguenti specie:
Lupinus albus,
Lupinus angustifolius,
Lupinus luteus,
Pisum sativum,
Vicia faba,
Vicia pannonica,
Vicia sativa,
Vicia villosa;
- della direttiva 66/402/CEE;
- della direttiva 69/208/CEE per quanto concerne le seguenti specie:
Arachis hypogaea,
Glycine max.,
Gossypium spp.
Helianthus annuus: ».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(2) GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 23.
(3) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.
(4) GU n. L 246 del 29. 8. 1981, pag. 26.
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