Avis juridique important
86/606/CEE: Decisione della Commissione del 28 novembre 1986 recante approvazione dell'adeguamento al programma speciale della regione Veneto concernente l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine conformemente al regolamento (CEE) n. 1944/81 del Consiglio e successive modifiche (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 355 del 16/12/1986 pag. 0039
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 1986
recante approvazione dell'adeguamento al programma speciale della regione Veneto concernente l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine conformemente al regolamento (CEE) n. 1944/81 del Consiglio e successive modifiche
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(86/606/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1944/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che istituisce un'azione comune per l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine in Italia (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, riguardante il miglioramento dell'efficacia delle strutture agrarie (2),
vista la decisione 85/132/CEE della Commissione (3),
considerando che in data 16 settembre 1986 il governo italiano ha comunicato l'adeguamento al programma speciale della regione Veneto concernente l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine;
considerando che il detto adeguamento al programma risponde ai presupposti e alle finalità del regolamento (CEE) n. 1944/81;
considerando che il beneficiario deve possedere una capacità professionale sufficiente, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 797/85;
considerando che le condizioni per la concessione degli aiuti all'investimento nel settore della produzione lattiera devono conformarsi all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 797/85;
considerando che i contributi alla costruzione delle stalle nelle aziende che non presentano un piano di miglioramento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) 1944/81 devono essere conformi all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 797/85;
considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'adeguamento al programma speciale della regione Veneto concernente l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine, notificato dal governo italiano il 16 settembre 1986 conformemente al regolamento (CEE) n. 1944/81, è approvato.
Articolo 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 27.
(2) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 50 del 20. 2. 1985, pag. 18.
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