Avis juridique important
86/607/CEE: Decisione della Commissione del 1° dicembre 1986 recante modifica della decisione 86/301/CEE che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione di alcune specie forestali che non corrispondono alle esigenze della direttiva 66/404/CEE del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 355 del 16/12/1986 pag. 0040
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 1o dicembre 1986
recante modifica della decisione 86/301/CEE che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione di alcune specie forestali che non corrispondono alle esigenze della direttiva 66/404/CEE del Consiglio
(86/607/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (1), mdificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
vista la domanda presentata dalla Repubblica federale di Germania,
considerando che, in tutti gli Stati membri, la produzione di materiali forestali di moltiplicazione è attualmente deficitaria e, conseguentemente, non consente di sopperire all'approvvigionamento in materiali rispondenti ai requisiti prescritti dalla direttiva 66/404/CEE;
considerando che anche i paesi terzi non sono in grado di fornire in quantità sufficiente materiali di moltiplicazione della specie in causa che presentino le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e conformi alle disposizioni della direttiva citata;
considerando che, con la sua decisione 83/301/CEE (3), la Commissione ha autorizzato gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione soggetti a requisiti ridotti;
considerando che tale autorizzazione si è rivelata insufficiente a sopperire al fabbisogno della Repubblica federale di Germania;
considerando che è opportuno autorizzare temporaneamente la Repubblica federale di Germania ad ammettere anche la commercializzazione nel suo territorio delle piantine di Quercus pedunculata Ehrh. ottenute nella Repubblica democratica tedesca da sementi soggette a requisiti ridotti per quanto riguarda l'origine, nonché delle sementi di Pinus strobus L. prodotte nella Repubblica federale di Germania e soggette a requisiti ridotti per quanto riguarda l'origine;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 86/301/CEE è modificata come segue:
1) È aggiunto il seguente articolo 2 bis:
« Articolo 2 bis
La Repubblica federale di Germania è autorizzata, a condizione che sia fornita la prova di cui all'articolo 3 per quanto riguarda il luogo di provenienza delle sementi, ad ammettere la commercializzazione nel proprio territorio di piantine di Quercus pedunculata Ehrh. ottenute da sementi soggette a requisiti ridotti per quanto riguarda l'origine, purché siano rispettate le condizioni seguenti:
i) le piantine di Quercus pedunculata Ehrh. devono provenire dalla Repubblica democratica tedesca,
ii) il numero di piantine non deve essere superiore a 3 500 000 »;
2) le parole « e dall'articolo 2 » della seconda frase dell'articolo 4 sono sostituite dalle parole seguenti « dall'articolo 2 e dall'articolo 2 bis »;
3) nella colonna « Pinus strobus L. » dell'allegato, rubrica « D », è aggiunta l'indicazione « D ».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2326/66.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 43.
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