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86/614/CEE: Decisione della Commissione del 16 dicembre 1986 che modifica la decisione 85/594/CEE della Commissione che autorizza la Grecia ad adottare determinate misure di salvaguardia a norma dell'articolo 108, paragrafo 3 del trattato CEE (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 357 del 18/12/1986 pag. 0028
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 1986
che modifica la decisione 85/594/CEE della Commissione che autorizza la Grecia ad adottare determinate misure di salvaguardia a norma dell'articolo 108, paragrafo 3 del trattato CEE
(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
(86/614/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 3,
considerando che l'economia della Grecia ha registrato, specialmente dall'inizio del 1985, un forte deterioramento della bilancia dei pagamenti di parte corrente;
considerando che le varie misure adottate dal governo greco nel quadro del suo programma di stabilizzazione economica hanno incominciato ad avere gli effetti previsti, ma il programma non è ancora completo né ha realizzato compiutamente i suoi obiettivi;
considerando che il 30 ottobre 1985 la Commissione, dopo aver esaminato la situazione economica della Grecia alla luce dell'articolo 108, paragrafo 1 del trattato e le misure già adottate dalla Grecia in conformità dell'articolo 104 del trattato, ha indirizzato a detto Stato membro una raccomandazione a norma dell'articolo 108, paragrafo 1 del trattato;
considerando tuttavia che, data la gravità delle difficoltà esistenti attualmente in Grecia e l'urgenza con cui occorre rimediarvi, le misure raccomandate alla Grecia a norma dell'articolo 108, paragrafo 1 e il sostegno comunitario concesso non appaiono sufficienti in quanto non possono produrre pienamente i loro effetti a breve termine, né procurare da soli il risanamento in tempi brevi della bilancia dei pagamenti greca;
considerando che la Commissione non ha raccomandato al Consiglio di concedere il concorso reciproco;
considerando che la Commissione, a norma dell'articolo 108, paragrafo 3 del trattato ha di conseguenza autorizzato con decisione 85/594/CEE (1) l'applicazione di misure di salvaguardia adeguate;
considerando che a norma dell'articolo 7 della decisione 85/594/CEE la Grecia era autorizzata a concedere fino al 31 dicembre 1986 gli aiuti all'esportazione previsti dalla decisione 1574/70 del comitato monetario greco, modificata dalla decisione 350/82 che prevede pagamenti alle imprese esportatrici sulla base del valore aggiunto all'esportazione;
considerando che se il miglioramento della situazione economica greca giustifica una riduzione del livello degli aiuti alle esportazioni, non è però tale da consentire la loro immediata elimazione, bensì soltanto il loro progressivo smantellamento su un periodo di tempo in funzione dell'atteso ulteriore miglioramento della situazione economica greca;
considerando che il funzionamento di tale sistema di aiuti all'esportazione va esaminato non soltanto nel suo svolgimento complessivo, ma anche nella sua applicazione settoriale e sotto il profilo dei suoi effetti sugli altri Stati membri,
considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafo 3 della decisione 85/584/CEE la Commissione si è riservata, previa consultazione dello Stato membro interessato, di modificare o abrogare in tutto o in parte la decisione in questione, in particolare qualora constati che le condizioni che l'avevano motivata siano mutate ovvero che i suoi effetti risultino più restrittivi di quanto il suo oggetto richieda,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Grecia è invitata ad eliminare progressivamente gli aiuti alle esportazioni concessi a norma della decisione 1574/70 del comitato monetario greco, modificata dalla decisione 350/82, in quattro tappe uguali alla data del 1o gennaio 1987, del 1o gennaio 1988, del 1o gennaio 1989, del 1o gennaio 1990. Lo smantellamento va effettuato nel modo seguente. La cifra che risulta dalla presente applicazione della formula di calcolo del rimborso dovuto a norma delle decisioni CCD 1574/70 e 350/82, o nei casi nei quali è applicato il tasso fisso, deve essere ridotta del 40 % per tener conto degli effetti dell'introduzione dell'IVA. Il residuo (60 % dell'attuale rimborso) deve essere eliminato in quattro tappe identiche del 25 % ciascuna della cifra in questione alle date sopra indicate.
Articolo 2
Ogni sei mesi entro quattro settimane dal termine del periodo che scade il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, il governo greco invierà alla Commissione una relazione sulla concessione degli aiuti alle esportazioni indicando distintamente per settore il numero di transazioni, il loro valore e l'aiuto concesso in modo da consentire alla Commissione di procedere ad una verifica semestrale per controllare la corretta applicazione della presente decisione.
La Commissione si riserva di chiedere in qualsiasi momento al governo greco di fornire, ed il governo greco si impegna a darvi seguito entro due settimane dalla richiesta, l'apposito formulario usato per il calcolo degli aiuti erogati in un caso particolare di una operazione di esportazione, in modo che la Commissione possa controllare l'applicazione della presente decisione.
Articolo 3
Qualora fossero presentate alla Commissione prove in base alle quali, previo esame e consultazione delle parti interessate, la concessione degli aiuti all'esportazione ad un particolare settore apparisse la causa di mutamenti importanti nei flussi commerciali tradizionali o minacciasse di provocarli e tali mutamenti a loro volta fossero causa o minaccia di grave pregiudizio materiale ad una industria insediata in altri Stati membri in misura contraria all'interesse comune, la Commissione modificherà la presente decisione riducendo o vietando tutti gli aiuti al settore in questione.
Articolo 4
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1986.
Per la Commissione
Peter SUTHERLAND
Membro della Commissione
(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1985, pag. 9.
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