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86/624/CEE: Decisione della Commissione del 10 dicembre 1986 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma relativo alla raccolta e al magazzinaggio di cereali, colza e leguminose da granella presentato dal governo della Repubblica federale di Germania per il Land di Baviera (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 361 del 20/12/1986 pag. 0045
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 1986
recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma relativo alla raccolta e al magazzinaggio di cereali, colza e leguminose da granella presentato dal governo della Repubblica federale di Germania per il Land di Baviera
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(86/624/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbrario 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2224/86 (2), in particolare l'articolo 5,
considerando che, in data 24 febbrario 1986, il governo della Repubblica federale di Germania ha notificato un programma relativo alla raccolta e al magazzinaggio di cereali, colza e leguminose da granella per il Land di Baviera;
considerando che il programma ha per oggetto l'estensione, d'adeguamento e l'ammodernamento degli impianti di magazzinaggio e di raccolta, ivi comprese le attrezzature connesse necessarie per la commercializzazione dei cereali, della colza e delle leguminose da granella, ai fini della buona conservazione, della rapida costituzione di partite omogenee, della valorizzazione dei prodotti e del potenziamento della competitività del settore; che esso costituisce pertanto un programma si sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;
considerando che i principi della corretta gestione finanziaria non consentono di incoraggiare gli investimenti che sono utilizzati a fini d'intervento;
considerando che il programma reca un numero sufficiente dei dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 dello stesso regolamento possono essere conseguiti nel settore della raccolta e del magazzinaggio dei cereali, della colza e delle leguminose da granella in Baviera; che il termine fissato per l'esecuzione del programma non supera la durata prevista all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento citato;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il programma relativo al settore della raccolta e del magazzinaggio dei cereali, della colza e delle leguminose da granella in Baviera, notificato conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77, è approvato, salvo per quanto riguarda gli impianti che sono utilizzati a fini d'intervento.
Articolo 2
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 4.
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