N. L 372 / 18 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'I 1 dicembre 1986
relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria , a
decorrere dal 27 giugno 1986, dell'accordo che modifica l'accordo tra la Comunità economica
europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della
Guinea equatoriale, firmato a Malabo il 15 giugno 1984
( 86 / 636 /CEE )
per questo motivo , le due parti hanno siglato un accordo in
forma di scambio di lettere il quale prevede che l'accordo
siglato sia applicato , a titolo provvisorio , a decorrere dal
giorno successivo alla data di scadenza dell'accordo tra la
Comunità economica europea e il governo della Repubblica
della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa
della Guinea equatoriale , approvato il 28 giugno 1984 ; che
è opportuno concludere l'accordo in forma di scambio di
lettere , con riserva di una decisione definitiva da adottare ai
sensi dell'articolo 43 del trattato ,
DECIDE :
Articolo 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di
scambio di lettere sull'applicazione provvisoria , a decorrere
dal 27 giugno 1986 , dell'accordo che modifica l'accordo tra
la Comun.ità economica europea e il governo della Repub
blica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della
costa della Guinea equatoriale , firmato a Malabo il
15 giugno 1984 .
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione .
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea ,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo , in
particolare l'articolo 155 , paragrafo 2 , lettera b ), e l'arti
colo 167 , paragrafo 3 ,
visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il
governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla
pesca al largo della costa Guinea equatoriale , firmato a
Malabo il 15 giugno 1984 i 1 ),
vista la proposta della Commissione ,
considerando che la Comunità e la Repubblica della Gui
nea equatoriale hanno condotto negoziati in conformità
dell'articolo 12 dell'accordo sulla pesca al largo della costa
della Guinea equatoriale per determinare le modifiche o le
aggiunte da introdurre in detto accordo alla fine del primo
periodo triennale di applicazione del medesimo ;
considerando che , in seguito ai suddetti negoziati , il
25 giugno 1986 è stato siglato un accordo che modifica il
precitato accordo sulla pesca ;
considerando che , in virtù di questo accordo , i pescatori
della Comunità ampliata mantengono le proprie possibilità
di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdi
zione della Repubblica della Guinea equatoriale ;
considerando che , conformemente all'articolo 155 , para
grafo 2 , lettera b ), dell'atto di adesione , spetta al Consiglio
determinare le modalità appropriate affinché gli interessi
delle Canarie siano presi in considerazione , in tutto o in
parte , in occasione delle decisioni che r.sso adotta , caso per
caso , in particolare in vista della conclusione di accordi di
pesca con paesi terzi ; che occorre , nella fattispecie , deter
minare le modalità in questione ;
considerando che per evitare un'interruzione delle attività
di pesca da parte delle navi della Comunità è indispensabile
che l'accordo in oggetto sia approvato quanto prima ; che ,
Articolo 2
Per prendere in considerazione gli interessi delle isole
Canarie , l'accordo di cui all'articolo 1 e , nella misura
necessaria all'applicazione dello stesso , le disposizioni
della politica comune della pesca relativa alla conserva
zione e alla gestione delle risorse della pesca sono anche
applicabili alle navi battenti bandiera della Spagna , regi
strate , in modo permanente , nei registri delle autorità
competenti sul piano locale (registros de base ) nelle isole
Canarie , secondo le condizioni definite nella nota 6 dell'al
legato I del regolamento (CEE ) n . 570 / 86 del Consiglio ,
del 24 febbraio 1986 , relativo alla definizione della nozione
di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione ammi
nistrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale
della Comunità , Ceuta e Melilla e le isole Canarie ( 2 ).
(») GU n . L 188 del 16 . 7 . 1984 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 56 dell' I . 3 . 1986 , pag. 1 .
N. L 372 / 19
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma
di scambio di lettere , al fine di impegnare la Comunità .
Fatto a Bruxelles , addì 11 dicembre 1.9&6 .
Per il Consiglio
Il Presidente
K. CLARKE
Full & Egal Universal Law Academy