N. L 372 / 27
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell' 11 dicembre 1986
relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria , a
decorrere dall'8 agosto 1986 , dell'accordo che modifica l'accordo tra la Comunità economica
europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea,
firmato a Conakry il 7 febbraio 1983
( 86 / 637 / CEE )
considerando che, per evitare un'interruzione delle attività
di pesca delle imbarcazioni della Comunità , è indispensabi
le che l'accordo in questione sia approvato quanto prima ;
che , per questo motivo , le due parti hanno proceduto ad
uno scambio di lettere con il quale hanno previsto l'applica
zione provvisoria dell'accordo siglato , a decorrere dal gior
no successivo a quello in cui scade il regime transitorio
concordato nell'accordo in forma di scambio di lettere
approvato con la decisione 86 / 95 / CEE ; che è opportuno
concludere detto accordo in forma di scambio di lettere ,
con riserva di una decisione definitiva da adottarsi in base
all'articolo 43 del trattato ,
DECIDE :
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea ,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo , in
particolare l'articolo 155 , paragrafo 2 , lettera b ), e l'artico
lo 167 , paragrafo 3 ,
visto l'accordo tra la Comunità ecpnomica europea e il
governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Gui
nea sulla pesca al largo della costa della Guinea ( 1 ), firmato
a Conakry il 7 febbraio 1983 e prorogato dalla decisione
86 / 95 /CEE ( 2 ), per un periodo di sei mesi a decorrere
dall' 8 febbraio 1986 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che la Comunità e la Repubblica di Guinea
hanno condotto negoziati in conformità dell'articolo 15 ,
secondo comma, dell'accordo sulla pesca al largo della
costa della Guinea per determinare le modifiche o le
aggiunte da introdurre in detto accordo alla fine del primo
periodo triennale di applicazione del medesimo ;
considerando che, in seguito ai suddetti negoziati , il 12
luglio 1986 è stato siglato un accordo che modifica il
precitato accordo sulla pesca ;
considerando che , in virtù di questo accordo , i pescatori
della Comunità ampliata mantengono ed estendono le
proprie possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovra
nità o alla giurisdizione della Repubblica di Guinea ;
considerando che, conformemente all'articolo 155 , para
grafo 2 , lettera b ), dell'atto di adesione , spetta al Consiglio
determinare le modalità appropriate affinché gli interessi
delle Canarie siano presi in considerazione , in tutto o in
parte , in occasione delle decisioni che esso adotta , caso per
caso , in particolare in vista della conclusione di accordi di
pesca con paesi terzi ; che occore , nella fattispecie , determi
nare le modalità in questione ;
Articolo 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di
scambio di lettere sull'applicazione provvisoria , a decorrere
dall'8 agosto 1986 , dell'accordo che modifica l'accordo tra
la Comunità economica europea e il governo della Repub
blica di Guinea sulla pesca al largo della costa della
Guinea , firmato a Conakry il 7 febbraio 1983 .
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione .
Articolo 2
Per prendere in considerazione gli interessi delle isole
Canarie , l'accordo di cui all'articolo l e , nella misura
necessaria all'applicazione dello stesso , le disposizioni della
politica comune della pesca relative alla conservazione e
alla gestione delle risorse della pesca sono anche applicabili
alle navi battendi bandiera della Spagna , registrate , in
modo permanente , nei registri delle autorità competenti sul
piano locale (registros de base) nelle isole Canarie , secondo
le condizioni definite nella nota 6 dell'allegato I del regola
mento (CEE ) n . 570 / 86 del Consiglio , del 24 febbraio
1986 , relativo alla definizione della nozione di « prodotti
originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa
applicabili agli scambi tra il territorio doganale della
Comunità , Ceuta e Melilla e le isole Canarie ( 3 ).
(!) GU n . L 111 del 27 . 4 . 1983 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 80 del 25 . 3 . 1986 , pag. 52 . ( 3 ) GU n . L 56 dell' I . 3 . 1986 , pag . 1 .
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Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma
di scambio di lettere , al fine di impegnare la Comunità .
Fatto a Bruxelles , addì 11 dicembre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
K. CLARKE
Full & Egal Universal Law Academy