Avis juridique important
86/639/CECA: Decisione della Commissione del 23 dicembre 1986 che accetta un impegno assunto nell' ambito dell' inchiesta antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di lamiere, di ferro o di acciaio, originarie della Iugoslavia, e che chiude l' inchiesta
Gazzetta ufficiale n. L 371 del 31/12/1986 pag. 0084
*****
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1986
che accetta un impegno assunto nell'ambito dell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di lamiere, di ferro o di acciaio, originarie della Iugoslavia, e che chiude l'inchiesta
(86/639/CECA)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
vista la decisione n. 2177/84/CECA della Commissione, del 27 luglio 1984, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (1), in particolare gli articoli 9, 10 e 12,
previe consultazioni in seno al comitato consultivo previsto dalla suddetta decisione,
considerando quanto segue:
A. Dazio provvisorio
(1) Con decisione n. 2767/86/CECA (2) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere, di ferro o di acciaio, originarie della Iugoslavia.
B. Procedura
(2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, gli esportatori iugoslavi e alcuni importatori del prodotto in questione hanno chiesto ed ottenuto di essere intesi dalla Commissione ed hanno rese note per iscritto le loro osservazioni.
C. Dumping
(3) Non essendo stati ricevuti nuovi elementi di prova in merito alle pratiche di dumping dopo l'istituzione del dazio provvisorio, la Commissione ritiene definitive le conclusioni in proposito di cui alla decisione n. 2767/86/CECA.
Sono quindi confermate le conclusioni preliminari in materia di dumping.
D. Pregiudizio
(4) Non essendo stati ricevuti nuovi elementi di prova in merito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, la Commissione conferma le conclusioni in proposito enunciate nella decisione n. 2767/86/CECA.
E. Interesse della Comunità
(5) Non essendo state ricevute osservazioni da parte degli utenti di lamiere di ferro o di acciaio, importate dalla Iugoslavia e soggette al dazio antidumping provvisorio, le conclusioni della Commissione relative all'interesse della Comunità, di cui alla decisione n. 2767/86/CECA, rimangono invariate.
F. Impegno
(6) Gli esportatori iugoslavi, essendo stati informati del fatto che le principali conclusioni dell'inchiesta preliminare sarebbero state confermate, hanno offerto un impegno relativo alle loro esportazioni di lamiere di ferro o di acciaio nella Comunità.
In conformità di detto impegno, i quantitativi esportati saranno ridotti in modo da non provocare ulteriore pregiudizio.
Di conseguenza, l'impegno assunto è considerato accettabile e l'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di lamiere, di ferro o di acciaio, originarie della Iugoslavia può essere chiusa senza ricorrere all'istituzione di dazi definitivi.
In sede di comitato consultivo una delegazione ha sollevato obiezioni in merito.
Ai sensi dell'articolo 12 della decisione n. 2177/84/CECA gli importi vincolati a titolo di dazio provvisorio devono essere riscossi integralmente,
DECIDE:
Articolo 1
Sono accettati gli impegni assunti dalle seguenti società:
- Rudnici i Zelezarna, Skopje,
- Metalurski Kombinat, Smederevo,
- Zelezarna, Jesenice,
nell'ambito dell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di alcuni titpi di lamiere, di ferro o di acciaio, semplicemente laminate a caldo, aventi uno spessore di almeno 3 mm, di cui alla sottovoce 73.13 B 1 ex a) della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe 73.13-17, 19, 21 e 23, originarie della Iugoslavia.
Articolo 2
Gli importi vincolati a titolo di dazio provvisorio sono riscossi integralmente.
Articolo 3
L'inchiesta antidumping di cui all'articolo 1 è chiusa.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.
Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione
(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 17.
(2) GU n. L 254 del 6. 9. 1986, pag. 18.
Top