31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 376 / 111
II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)
CONSIGLIO
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
che autorizza la Repubblica portoghese a prorogare , dal 6 gennaio 1987 al 5 gennaio 1988 ,
l'accordo di cooperazione nel settore della pesca concluso con il governo della Repubblica
islamica di Mauritania
( 86 / 640 / CEE )
considerando che, in attesa della conclusione di un accordo
di pesca tra la Comunità economica europea e la Repub
blica islamica di Mauritania , è interesse della Comunità
autorizzare la Repubblica portoghese a prorogare per un
altro anno il suddetto accordo di cooperazione , onde
evitare che i pescherecci comunitari interessati debbano
interrompere le proprie attività ,
IL CONSÌGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea ,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo , in
particolare l'articolo 354 , paragrafo 3 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che il 6 gennaio 1984 il governo della Repub
blica portoghese ha concluso con il governo della Repub
blica islamica di Mauritania un accordo di cooperazione
nel settore della pesca per un periodo di tre anni e che tale
accordo è tacitamente rinnovabile per successivi periodi di
un anno ;
considerando che , a norma dell'articolo 354 , paragrafo 2 ,
dell'atto di adesione , i diritti e obbligazioni derivanti per la
Repubblica portoghese dagli accordi di pesca conclusi con
paesi terzi rimangono invariati durante il periodo nel quale
le disposizioni degli accordi sono provvisioramente mante
nute ;
considerando che, a norma dell'articolo 354 , paragrafo 3 ,
dell'atto di adesione , prima della scadenza degli accordi di
pesca conclusi dalla Repubblica portoghese con paesi terzi ,
il Consiglio adotta le disposizioni necessarie per preservare
le attività di pesca risultanti da detti accordi , compresa la
possibilità di proroga dei medesimi ;
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
Articolo 1
La Repubblica portoghese è autorizzata a prorogare dal
6 gennaio 1987 al 5 gennaio 1988 l'accordo di cooperazio
ne nel settore della pesca da essa concluso il 6 gennaio
1984 con la Repubblica islamica di Mauritania .
Articolo 2
La Repubblica portoghese è destinataria della presente
decisione .
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
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