Avis juridique important
Direttiva 86/652/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986 che modifica la direttiva 76/625/CEE relativa alle indagini statistiche da effettuarsi da parte degli Stati Membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di alcune specie di alberi da frutto
Gazzetta ufficiale n. L 382 del 31/12/1986 pag. 0016 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0118
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0118
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 1986
che modifica la direttiva 76/625/CEE relativa alle indagini statistiche da effettuarsi da parte degli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di alcune specie di alberi da frutto
(86/652/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolore l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando che, per portare a termine la missione affidatale dal trattato nonché dalle disposizioni comunitarie che regolano l'organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo, la Commissione ha bisogno d'informazioni sul potenziale di produzione delle piantagioni di altre specie di alberi da frutto diverse da quelle che costituiscono già oggetto di indagini nel quadro della direttiva 76/625/CEE (3), modificata da ultimo dalla direttiva 86/84/CEE (4),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 76/625/CEE è modificata come segue:
1) il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:
«1. Gli Stati membri effettuano nel 1987 e in seguito ogni cinque anni, in primavera, indagini sulle piantagioni di alberi da frutto esistenti sul loro territorio e destinate alla produzione di mele e pere da tavola, escluse le mele e le pere destinate unicamente ad usi diversi daquelli da tavola, di pesche, albicocche, arance, limoni e agrumi a frutti piccoli. Il rilevamento delle piantagioni di varietà di mele e pere destinate unicamente ad usi diversi da quelli da tavola è facoltativo.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, paragrafo 2, e degli articoli, 2, 3, 5 e 6, il gruppo degli agrumi a frutti piccoli (mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsumas [o sazuma], clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi) è considerato come una sola specie»;
2) il testo dell'articolo 2, paragrafo 1 A, ultimo comma, è sostituito dal testo seguente:
«L'indagine relativa ai peschi e agli albicocchi deve essere effettuata solamente in Grecia, Spagna, Francia, Italia e Portogallo. L'indagine relativa agli aranci, ai limoni ed agli agrumi a frutti piccoli deve essere effettuata solamente in Grecia, Spagna, Francia, Italia e Portogallo nella misura in cui una delle specie di agrumi di cui sopra esista in modo significativo sul territorio dello Stato membro interessato».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. JOPLING
(1) GU n. C 265 del 21. 10. 1986, pag. 10.
(2) Parere reso il 12 dicembre 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 218 dell'11. 8. 1976, pag. 10.
(4) GU n. L 77 del 22. 3. 1986, pag. 32.
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