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Regolamento (CEE) n. 715/86 della Commissione del 6 marzo 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato
Gazzetta ufficiale n. L 065 del 07/03/1986 pag. 0018 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 20 pag. 0151
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 20 pag. 0151
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REGOLAMENTO (CEE) N. 715/86 DELLA COMMISSIONE
del 6 marzo 1986
che modifica il regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e del prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 713/86 (4), ha instaurato un regime di vendita a prezzo ridotto del burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato;
considerando che l'articolo 2, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3143/85 fissano i termini per il ritiro del burro, per la sua trasformazione in burro concentrato e per l'imballaggio; che l'esperienza acquisita evidenzia che è difficile, per gli operatori, rispettare tali termini; che è pertanto opportuno prevedere termini più lunghi;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 3143/85 è modificato come segue:
1. All'articolo 2, paragrafo 4, terzo comma i termini « 12 giorni » sono sostituiti dai termini « 15 giorni ».
2. All'articolo 4, paragrafo 4, i termini « 60 giorni » sono sostituiti dai termini « 90 giorni ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica ai contratti già stipulati.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.
(4) Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.
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