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Regolamento (CEE) n. 3494/86 del Consiglio del 13 novembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 2772/75 per quanto concerne talune norme di commercializzazione applicabili alle uova e il regolamento (CEE) n. 2782/75 per quanto concerne la produzione e la commercializzazione delle uova da cova e dei pulcini di volatili da cortile
Gazzetta ufficiale n. L 323 del 18/11/1986 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0044
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0044
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3494/86 DEL CONSIGLIO
del 13 novembre 1986
che modifica il regolamento (CEE) n. 2772/75 per quanto concerne talune norme di commercializzazione applicabili alle uova e il regolamento (CEE) n. 2782/75 per quanto concerne la produzione e la commercializzazione delle uova da cova e dei pulcini di volatili da cortile
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2772/75 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3791/85 (5), ha fissato un certo numero di norme di commercializzazione applicabili alle uova;
considerando che dall'esperienza acquisita dopo l'introduzione di tali norme è emersa la necessità di definire con maggior precisione il loro campo d'applicazione; che, alla luce della recente evoluzione delle prassi constatate nei centri d'incubazione e al fine di promuovere la produzione e la commercializzazione dei prodotti a base di uova, occorre prevedere segnatamente che le uova covate siano escluse dal campo d'applicazione di dette norme;
considerando che il regolamento (CEE) n. 2782/75 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3791/85, ha stabilito disposizioni relative alla produzione e alla commercializzazione delle uova da cova e dei pulcini di volatili da cortile; che per poter distinguere le uova e ritirate dall'incubatrice dalle uova soggette al regolamento (CEE) n. 2772/75, è necessario modificare le disposizioni relative all'identificazione delle uova da cova; che è altresì opportuno raccogliere, ad intervalli regolari, i dati relativi alle uova ritirate dall'incubatrice ed alla loro utilizzazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2772/75 è modificato come segue:
1) il testo dell'articolo 1, punti 1 e 2, è sostituito dal testo seguente:
« 1. "uova": le uova di gallina in guscio, adatte al consumo allo stato naturale o all'utilizzazione nell'industria alimentare, escluse le uova incubate;
2. "uova" industriali": le uova di gallina in guscio, diverse da quelle di cui al punto 1, comprese le uova incubate; »;
2) l'articolo 6, paragrafo 2, è soppresso;
3) il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 9
Nella categoria C rientrano le uova che non rispondono ai requisiti delle uova delle categorie A e B. Esse possono essere cedute soltanto alle imprese di sgusciatura o all'industria. ».
Articolo 2
Il regolamento (CEE) n. 2782/75 è modificato come segue:
1) nell'articolo 5:
- il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
« 1. Le uova da cova utilizzate per la produzione di pulcini sono marchiate individualmente »;
- il paragrafo 2 è soppresso e i paragrafi 3 e 4 diventano rispettivamente i paragrafi 2 e 3;
2) il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 7
Ogni incubatoio tiene uno o più registri in cui sono elencati per specie, per categoria (selezione, riproduzione o utilizzazione) e per tipo (carne, produzione da uova o uso misto):
a) la data di messa in incubazione e il numero di uova da cova messe ad incubare, nonché il numero distintivo dello stabilimento in cui sono state prodotte le uova da cova;
b) la data della schiusa e il numero dei pulcini usciti dal guscio destinati ad essere effettivamente utilizzate;
c) il numero di uova covate ritirate dall'incubatrice e l'identità dell'acquirente. »;
3) il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 8
Le uova covate ritirate dall'incubatrice devono essere utilizzate a fini diversi dal consumo umano. Esse possono essere utilizzate come uova industriali ai sensi dell'articolo 1, punto 2, del regolamento (CEE) n. 2772/75. »;
4) il testo dell'articolo 9, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:
« 1. Ogni incubatoio comunica mensilmente all'autorità competente del rispettivo Stato membro - per specie, per categoria e per tipo - il numero di uova da cova messe in incubazione e il numero dei pulcini usciti dal guscio destinati ad essere effettivamente utilizzati. ».
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987, ad esclusione dell'articolo 2, che entra in vigore il 1o luglio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 13 novembre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
R. LUCE
(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.
(2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.
(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.
(4) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 56.
(5) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 6.
(6) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 100.
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