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Regolamento (CEE) n. 3811/86 del Consiglio dell' 11 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d' applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71
Gazzetta ufficiale n. L 355 del 16/12/1986 pag. 0005 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 4 pag. 0086
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 4 pag. 0086
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3811/86 DEL CONSIGLIO
dell'11 dicembre 1986
che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 51 e 235,
vista la proposta della Commissione, redatta previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che è opportuno apportare alcune modifiche ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 (4) e (CEE) n. 574/72 (5), modificati da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo e dal regolamento (CEE) n. 513/86 (6);
considerando che l'articolo 14 quater, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 designa come legislazione applicabile alle persone che esercitano un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro e un'attività autonoma nel territorio di un altro Stato membro la legislazione dello Stato membro nel cui territorio essa esercita l'attività subordinata; che l'articolo 14 quater, paragrafo 1, lettera b), autorizza tuttavia, nei casi menzionati nell'allegato VII, l'iscrizione in ciascuno degli Stati interessati per l'attività esercitata nel loro territorio;
considerando che l'articolo 14 quater non prende in considerazione l'ipotesi presentatasi nella pratica dell'esercizio di più di due attività subordinate ed autonome nel territorio di due o più Stati membri; che è opportuno colmare questa lacuna completando l'articolo 14 quater;
considerando che è parimenti opportuno stabilire sia le modalità di applicazione dell'attuale articolo 14 quater, paragrafo 1, lettera b), conformemente al paragrafo 2 dello stesso articolo, sia quelle che imporrebbe la regolamentazione dell'esercizio di più di due attività subordinate e autonome nel territorio di vari Stati membri;
considerando che è opportuno modificare anche il regolamento (CEE) n. 574/72 per stabilire le modalità d'applicazione dell'articolo 14 quater così completato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:
1) il testo dell'articolo 14 quater è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 14 quater
Norme particolari applicabili alle persone che esercitano simultaneamente un'attività subordinata e un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri
La persona che esercita simultaneamente un'attività subordinata a un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri è soggetta:
a) fatta salva la lettera b), alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività nel territorio di due o più Stati membri, alla legislazione determinata conformemente all'articolo 14, punti 2 o 3;
b) nei casi menzionati nell'allegato VII,
- alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività subordinata, essendo questa legislazione determinata conformemente all'articolo 14, punti 2 o 3, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri, e
- alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività autonoma, essendo questa legislazione determinata conformemente all'articolo 14 bis, punti 2, 3 o 4, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri. »;
2) l'articolo 14 quinquies è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, i termini « paragrafo 1 » dopo i termini « articolo 14 quater » sono soppressi;
b) è inserito il paragrafo seguente:
« 2. La persona di cui all'articolo 14 quater, lettera b), ai fini della fissazione del tasso di contributi a carico dei lavoratori autonomi, a norma della legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita l'attività autonoma, è considerata come se esercitasse la propria attività subordinata nel territorio di questo Stato membro. »;
c) l'attuale paragrafo 2 diviene il paragrafo 3;
3) nel titolo dell'allegato VII i termini « paragrafo 1 » sono soppressi.
Articolo 2
Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:
1) all'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo:
« 3. Nei casi menzionati all'articolo 14 quater, lettera b), del regolamento, se la persona considerata o un familiare ha diritto alle prestazioni in natura di malattia o di maternità a norma delle due legislazioni in causa, si applicano le norme seguenti:
a) se una almeno di queste legislazioni prevede che le prestazioni siano erogate sotto forma di rimborso al beneficiario, esse sono esclusivamente a carico dell'istituzione dello Stato membro nel cui territorio sono erogate;
b) se le prestazioni sono state erogate nel territorio di uno Stato membro diverso dai due Stati membri in causa, esse sono esclusivamente a carico dell'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione la persona considerata è soggetta in virtù della sua attività subordinata. »;
2) all'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo:
« 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, nei casi menzionati all'articolo 14 quater, lettera b), del regolamento i diritti all'assegno in caso di morte acquisiti a norma della legislazione di ciascuno dei due Stati membri in causa di cui all'allegato VII sono mantenuti. »;
3) l'articolo 12 bis è modificato come segue:
a) i termini « paragrafo 1, lettera a) » dopo « articolo 14 quater » nel titolo e nella frase introduttiva sono soppressi;
b) al punto 7, lettera a), i termini « paragrafo 1 » dopo la parola « articolo 14 quater » sono soppressi;
c) è aggiunto il punto seguente:
« 8. Se, conformemente all'articolo 14 quater, lettera b), del regolamento, la persona che esercita simultaneamente un'attività subordinata e un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri è soggetta alla legislazione di due Stati membri si applicano per analogia i punti 1, 2 3 e 4 per quanto concerne l'attività subordinata e i punti 1, 2, 3, 5 e 6 per quanto concerne l'attività autonoma.
Le istituzioni designate dalle autorità competenti dei due Stati membri la cui legislazione è in definitiva applicabile se ne informano reciprocamente. »;
4) all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), in fine il punto e virgola è sostituito da un punto e la frase seguente è aggiunta:
« Tuttavia, nei casi menzionati all'articolo 14 quater, lettera b), del regolamento, le suddette istituzioni tengono ugualmente conto, per la liquidazione delle prestazioni, dei periodi di assicurazione o di residenza che sono stati compiuti a norma di un'assicurazione obbligatoria sotto la legislazione dei due Stati membri in causa che si sovrappongono; »;
5) all'articolo 46, paragrafo 1, primo comma i termini « articolo 15, paragrafo 1, lettere b), c) e d) » sono sostituiti da « articolo 15, paragrafo 1, lettera a), ultima frase, e lettere b), c) e d) »;
6) è inserito l'articolo seguente:
« Articolo 119 bis
Disposizioni transitorie in materia di pensioni e di rendita per l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), in fine del regolamento d'applicazione
1. Se la data di realizzazione del rischio è anteriore al 1o gennaio 1987 e se la domanda di pensione o di rendita non ha ancora dato luogo a liquidazione prima di tale data, detta domanda comporta, sempreché le prestazioni debbano essere concesse per detto rischio, per un periodo anteriore a quest'ultima data, una doppia liquidazione;
a) per il periodo anteriore al 1o gennaio 1987, conformemente alle disposizioni del regolamento o alle convenzioni vigenti tra gli Stati membri in causa;
b) per il periodo che deccorre dal 1o gennaio 1987, conformemente alle disposizioni del regolamento.
Tuttavia, se l'importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) è più elevato di quello calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), l'interessato continua a beneficiare dell'importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a). 2. La presentazione all'istituzione di uno Stato membro di una domanda di prestazioni d'invalidità, di vecchiaia o superstiti, a decorrere dal 1o gennaio 1987, comporta la revisione d'ufficio, conformemente alle disposizioni del regolamento, delle prestazioni che sono state liquidate, prima di questa data, per la stessa eventualità, dall'istituzione o dalle istituzioni di uno o più degli altri Stati membri, fatto salvo l'articolo 3.
3. I diritti degli interessati che hanno ottenuto, anteriormente al 1o gennaio 1987, nel territorio dello Stato membro interessato, la liquidazione di una pensione o di una rendita possono essere sottoposti a revisione a loro richiesta, tenendo conto del regolamento (CEE) n. 3811/86 (1).
4. Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata entro un termine di un anno a decorrere dal 1o gennaio 1987, i diritti acquisiti in virtù del regolamento (CEE) n. 3811/86 sono mantenuti a decorrere dal 1o gennaio 1987 o dalla data in cui sono stati acquisiti diritti alla pensione o alla rendita, se la domanda è posteriore al 1o gennaio 1987, fermo restando che agli interessati non possono essere applicate le disposizioni della legislazione di ciascuno Stato membro relative alla scadenza o alla prescrizione dei diritti.
5. Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata dopo la scadenza del termine di un anno a decorrere dal 1o gennaio 1987, i diritti, acquisiti in virtù del regolamento (CEE) n. 3811/86, che non sono decaduti o prescritti, restano acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro.
(1) GU n. L 355 del 16. 12. 1986, pag. 5. ».
Articolo 3
Il presente regolamento non pregiudica i diritti acquisiti, prima della sua entrata in vigore, in virtù dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
È applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
K. CLARKE
(1) GU n. C 103 del 30. 4. 1986, pag. 5.
(2) GU n. C 227 dell'8. 9. 1986, pag. 152.
(3) GU n. C 207 del 18. 8. 1986, pag. 27.
(4) GU n. L 230 del 22. 8. 1983, pag. 8.
(5) GU n. L 230 del 22. 8. 1983, pag. 86.
(6) GU n. L 51 del 28. 2. 1986, pag. 44.
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