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Regolamento (CEE) n. 3832/86 della Commissione del 16 dicembre 1986 relativo al superamento, per il 1986, del quantitativo "obiettivo" e del massimale indicativo di burro per le importazioni in Spagna nell' ambito del meccanismo complementare applicabile agli scambi
Gazzetta ufficiale n. L 356 del 17/12/1986 pag. 0010
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3832/86 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 1986
relativo al superamento, per il 1986, del quantitativo « obiettivo » e del massimale indicativo di burro per le importazioni in Spagna nell'ambito del meccanismo complementare applicabile agli scambi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 84, paragrafo 4 e l'articolo 85, paragrafo 3,
visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2297/86 (2), in particolare l'articolo 7,
considerando che l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo fissa a 1 000 t il quantitativo « obiettivo » per il 1986 relativo alle importazioni di burro proveniente dalla Comunità a dieci in Spagna; che l'industria spagnola non può, all'interno di questo limite, beneficiare delle misure comunitarie di smaltimento di burro a prezzo ridotto; che è pertanto necessario, per soddisfare la domanda interna spagnola di questo tipo di prodotto, prevedere il superamento del quantitativo « obiettivo » di cui sopra;
considerando che il superamento del quantitativo « obiettivo » stabilito per il 1986 va fissato a 500 t esclusivamente per il burro attribuito o venduto nell'ambito dei regolamenti (CEE) n. 262/79 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/86 (4) e (CEE) n. 2409/86 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3361/86 (6) oppure per il burro che abbia beneficiato dell'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 1932/81 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3812/85 (8); che è pertanto opportuno rivedere il massimale indicativo previsto dall'articolo 83 dell'atto di adesione e stabilito dall'allegato del regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2740/86 (10);
considerando che i periodi per la presentazione delle domande di titolo MCS e di emissione dei titoli previsti dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo alle modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (11), modificato dal regolamento (CEE) n. 1162/86 (12), non possono essere applicati nel caso in esame tenuto conto della data di entrata in vigore del presente regolamento; che occorre pertanto fissare altri termini per far sì che il presente provvedimento possa dare i suoi esiti entro la fine dell'anno in corso;
considerando che le predette misure comunitarie per lo smaltimento del burro prevedono la costituzione di un'ingente cauzione a garanzia della destinazione finale riservata al burro nei prodotti stabiliti; che per non rendere troppo oneroso, per gli operatori, l'onere rappresentato dalle cauzioni occorre ridurre, ai fini del presente regolamento, la cauzione relativa al titolo MCS per il burro a 2,5 ECU per 100 kg;
considerando che il certificato MCS emesso nell'ambito del presente provvedimento non deve essere utilizzato per altri scopi; che occorre a tal fine completare le diciture che esso deve recare;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per il burro attribuito o venduto nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 262/79 e 2409/86 o per il burro che abbia beneficiato dell'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 1932/81 e che sia stato importato in Spagna in provenienza dalla Comunità a dieci, il quantitativo « obiettivo » previsto dall'articolo 84, paragrafo 2 dell'atto di adesione può essere superato, nel corso del 1986, di 500 t al massimo.
Articolo 2
Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 606/86, nella colonna « quantità » in corrispondenza della riga riservata al burro, la cifra « 1 000 » è sostituita dalla cifra « 1 500 ».
Articolo 3
1. In deroga al disposto dall'articolo 6, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 574/86, le domande di titolo MCS per il massimale di cui all'articolo 1 possono essere presentate nel corso dei primi 5 giorni successivi alla data della pubblicazione del presente regolamento. Tuttavia, se il quinto giorno è un sabato, una domenica o un giorno festivo, le domande possono essere presentate il primo giorno feriale successivo.
Nella domanda di titolo MCS occorre indicare che essa è stata presentata ai termini del regolamento (CEE) n. 3832/86.
2. In deroga al disposto dell'articolo 6, paragrafo 4, prima frase del regolamento (CEE) n. 574/86, subordinatamente all'accettazione delle domande da parte della Commissione, comunicata per telescritto, i titoli MCS per il massimale previsto dall'articolo 1 sono rilasciati il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento.
Se il quindicesimo giorno è un sabato, una domenica o un giorno festivo, i titoli sono emessi il primo giorno feriale successivo.
Articolo 4
In deroga al disposto dell'articolo 4, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 606/86 l'importo della cauzione relativa al burro di cui all'articolo 1 è fissato a 2,5 ECU per 100 kg.
Articolo 5
Per il burro di cui all'articolo 1, il titolo MCS reca, nella casella 20 a), oltre ad una delle diciture previste dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/86, una delle seguenti diciture:
- y específicamente en el marco del Reglamento (CEE) no 3832/86,
- og specielt i henhold til forordning (EOEF) nr. 3832/86,
- ausschliesslich im Rahmen der Verordnung (EWG) Nr. 3832/86,
- kai sygkekriména sta plaísia toy kanonismoý (EOK) arith. 3832/86,
- and specifically under Regulation (EEC) No 3832/86,
- et spécifiquement dans le cadre du règlement (CEE) no 3832/86,
- e in particolare ai sensi del regolamento (CEE) n. 3832/86,
- uitsluitend in het kader van Verordening (EEG) nr. 3832/86,
- e especificamente no âmbito do Regulamento (CEE) nº 3832/86.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
(2) GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3.
(3) GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.
(4) GU n. L 66 dell'8. 3. 1986, pag. 38.
(5) GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 29.
(6) GU n. L 306 dell'1. 11. 1986, pag. 99.
(7) GU n. L 191 del 14. 7. 1981, pag. 6.
(8) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 3.
(9) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.
(10) GU n. L 252 del 4. 9. 1986, pag. 21.
(11) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
(12) GU n. L 106 del 23. 4. 1986, pag. 6.
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