Avis juridique important
Regolamento (CEE) n. 3833/86 della Commissione del 16 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 3601/82 concernente la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, dei dati relativi all' importazione e all' esportazione di determinati prodotti agricoli
Gazzetta ufficiale n. L 356 del 17/12/1986 pag. 0012
*****
REGOLAMENTO (CEE) N. 3833/86 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 1986
che modifica il regolamento (CEE) n. 3601/82 concernente la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, dei dati relativi all'importazione e all'esportazione di determinati prodotti agricoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), in particolare l'articolo 24, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3601/82 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3401/85 (4), prevede la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, dei dati relativi all'importazione e all'esportazione di determinati prodotti agricoli;
considerando che per le mele i dati finora ricevuti sono insufficienti ai fini della gestione del mercato; che i dati relativi alle mele devono essere identici ai dati richiesti per altri prodotti ortofrutticoli;
considerando che per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame è necessario, ai fini di un'efficace gestione del mercato, che i dati relativi al commercio con i paesi terzi ed al commercio intracomunitario siano comunicati rapidamente;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 3601/82 è modificato come segue:
1) L'articolo 2 è soppresso.
2) Allegato I
a) Nel punto « III. Uova e pollame », sono aggiunti i seguenti prodotti:
1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 02.03 // Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia: // // A. Fegati grassi di oca o di anatra // // B. altri // // // ex 15.01 // Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi: // // B. Grassi di volatili // //
b) Nel punto « XIV. Ortofrutticoli », viene aggiunto il seguente prodotto:
1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // ex 08.06 // Mele, pere e cotogne, fresche: // // A. Mele: // // II. altre // //
3) L'allegato II è soppresso.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
(3) GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 11.
(4) GU n. L 322 del 3. 12. 1985, pag. 13.
Top