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Regolamento (CEE) n. 3848/86 della Commissione del 17 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 643/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che fissa le modalità d' applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti appartenenti al settore delle piante vive e della floricoltura importati in Portogallo, menzionati nell' allegato XXII dell' atto di adesione
Gazzetta ufficiale n. L 357 del 18/12/1986 pag. 0017
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3848/86 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1986
che modifica il regolamento (CEE) n. 643/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che fissa le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti appartenenti al settore delle piante vive e della floricoltura importati in Portogallo, menzionati nell'allegato XXII dell'atto di adesione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2297/86 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile negli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna e il Portogallo (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,
considerando che il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione (4) ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi;
considerando che il regolamento (CEE) n. 643/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che fissa le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti appartenenti al settore delle piante vive e della floricoltura importati in Portogallo, menzionati nell'allegato XXII dell'atto di adesione (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2120/86 (6) ha, tra l'altro, fissato i massimali indicativi previsti dall'articolo 251, paragrafo 1, dell'atto di adesione per taluni prodotti della floricoltura delle voci 06.02, 06.03 e 06.04 della tariffa doganale comune per il periodo dal 1o marzo al 31 dicembre 1986;
considerando che i massimali indicativi in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2 dell'atto di adesione devono essere determinati con una certa progressività rispetto alle tradizionali correnti di scambi, in modo da garantire un'apertura armonizzata e graduale del mercato; che, a tale scopo, è opportuno, per il 1987 aumentare i massimali indicativi del 20 % per le piante ornamentali, le rose, i garofani e l'asparagus plumosus e del 40 % per i rosai;
considerando che, tenuto conto dell'esperienza acquisita nel corso del primo anno d'applicazione di tale regime, è opportuno, per garantire la stabilità del mercato portoghese, prevedere una ripartizione stagionale dei massimali per taluni di questi prodotti, nonché il loro adattamento alle variazioni stagionali della produzione portoghese;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 643/86 è modificato come segue:
1. Nell'articolo 1 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
« 1. I massimali indicativi di cui all'articolo 251, paragrafo 1, dell'atto di adesione, fissati per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1987, sono indicati nell'allegato. »
2. Nell'articolo 1 il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:
« 3. Per quanto riguarda le rose e i garofani che rientrano nella sottovoce ex 06.03. A e le piante ornamentali della sottovoce ex 06.02.D (codice Nimexe 06.02.96 e 06.02.99) della tariffa doganale comune, i massimali sono ripartiti nel modo indicato in allegato. »
3. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
(2) GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3.
(3) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.
(4) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
(5) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 39.
(6) GU n. L 185 dell'8. 7. 1986, pag. 8.
ALLEGATO
« ALLEGATO
Massimali indicativi di cui all'articolo 251, paragrafo 1, terzo comma dell'atto di adesione, validi dal 1o gennaio al 31 dicembre 1987
1.2.3,4 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Massimale indicativo // 1.2.3.4 // // // in pezzi // in t // // // // // 06.02 // Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze: // // // // ex D. altre: // // // // - Rosai (1) // 225 580 // // // - Piante ornamentali (2) // // // // massimale globale di cui: // // 366,6 // // dal 1o luglio al 31 dicembre // // 183,3 // 06.03 // Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: // // // // A. freschi: // // // // massimale globale: // // // // - Rose // 352 800 // // // - Garofani // 3 661 200 // // // di cui: // // // // ex I. dal 1o giugno al 31 ottobre // // // // - Rose // 117 000 // // // - Garofani // 1 220 000 // // 06.04 // Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della vocce 06.03: // // // // ex B. altri: // // // // - Asparagus (asparagus plumosus) // // 1,1 // // // //
(1) Per il codice Nimexe 06.02-68.
(2) Per i codici Nimexe 06.02-96 e 06.02-99 ».
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