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Regolamento (CEE) n. 3851/86 della Commissione del 17 dicembre 1986 che abroga il regolamento (CEE) n. 2858/85 relativo alla vendita di carni suine detenute dall' organismo d' intervento belga a norma dei regolamenti (CEE) nn. 772/85, 978/85 e 1477/85
Gazzetta ufficiale n. L 357 del 18/12/1986 pag. 0023
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3851/86 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1986
che abroga il regolamento (CEE) n. 2858/85 relativo alla vendita di carni suine detenute dall'organismo d'intervento belga a norma dei regolamenti (CEE) nn. 772/85, 978/85 e 1477/85
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86 (2), in particolare l'articolo 20,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2858/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2364/86 (4), prevede la vendita di carni suine detenute dall'organismo d'intervento belga, ai sensi dei regolamenti (CEE) nn. 772/85 (5), 978/85 (6) e 1477/85 della Commissione (7), a seguito del manifestarsi della peste suina africana in Belgio nel 1985; che i regolamenti (CEE) nn. 772/85, 978/85 e 1477/85 sono stati abrogati dal regolamento (CEE) n. 2834/86 della Commissione (8);
considerando che, data la situazione di smercio di dette carni, è opportuno abrogare anche il regolamento (CEE) n. 2858/85;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2858/85 è abrogato con decorrenza dal 22 dicembre 1986. Tuttavia, gli obblighi risultanti dalle vendite effettuate anteriormente a tale data restano applicabili.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.
(3) GU n. L 274 del 15. 10. 1985, pag. 22.
(4) GU n. L 205 del 29. 7. 1986, pag. 20.
(5) GU n. L 86 del 27. 3. 1985, pag. 20.
(6) GU n. L 105 del 17. 4. 1985, pag. 6.
(7) GU n. L 145 del 4. 6. 1985, pag. 17.
(8) GU n. L 261 del 13. 9. 1986, pag. 8.
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