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Regolamento (CEE) n. 3867/86 della Commissione del 18 dicembre 1986 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili per certi apparecchi di ricezione per la radio e per la televisione delle sottovoci 85.15 A III ex b), C II c) della tariffa doganale comune, originari della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 359 del 19/12/1986 pag. 0034
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3867/86 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 1986
che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili per certi apparecchi di ricezione per la radio e per la televisione delle sottovoci 85.15 A III ex b), C II c) della tariffa doganale comune, originari della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1986 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13,
considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del suddetto regolamento è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 11 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione, sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;
considerando che, per certi apparecchi di ricezione per la radio e per la televisione delle sottovoci 85.15 A III ex b), C II c) della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 3 160 000 ECU; che, in data 15 dicembre 1986, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari della Romania, ha raggiunto per imputazione il massimale in questione;
considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Romania,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A decorrere dal 22 dicembre 1986, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Romania:
1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 85.15 (Codice Nimexe 85.15-12, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 35, 44, 45, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 82, 84, 86, 87, 89, 91, 99) // Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radioscandaglio e di radiotelecomando: // // A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione: // // III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono: // // ex b) altri, esclusi gli apparecchi riceventi per la televisione a colori, con tubo-immagini incorporato // // C. Parti e pezzi staccati: // // II. altri: // // c) non nominati // //
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1986.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
(1) GU n. L 352 del 30. 12. 1985, pag. 1.
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