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Regolamento (CEE) n. 3899/86 del Consiglio del 18 dicembre 1986 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i naselli congelati, interi, decapitati o in pezzi, della sottovoce ex 03.01 B I t) 2 della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 364 del 23/12/1986 pag. 0005
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3899/86 DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 1986
recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i naselli congelati, interi, decapitati o in pezzi, della sottovoce ex 03.01 B I t) 2 della tariffa doganale comune
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,
considerando che l'approvvigionamento della Comunità per i naselli congelati dipende attualmente in misura non indifferente dalle importazioni provenienti da paesi terzi; che è interesse della Comunità sospendere parzialmente il dazio della tariffa doganale comune per i prodotti in questione, nei limiti di un contingente tariffario comunitario di un volume adeguato; che, per non compromettere le prospettive di sviluppo di tale produzione nella Comunità ed assicurare allo stesso tempo un approvvigionamento soddisfacente delle industrie utilizzatrici, è opportuno aprire questo contingente per tutte le specie di nasello, ad eccezione della specie Merluccius bilinearis, per il periodo fino al 31 gennaio 1987, ad un dazio del 5 % e fissarne il volume a 3 000 tonnellate;
considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota prevista per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli Stati membri, fino a esaurimento del contingente stesso; che, tuttavia, trattandosi di un contingente tariffario destinato a coprire un fabbisogno che non è possibile determinare con sufficiente precisione, non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dal volume contingentale le quantità corrispondenti al loro fabbisogno a condizioni e secondo una procedura da determinare; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;
considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 gennaio 1987, il dazio della tariffa doganale comune per i naselli (Merluccius spp, ad eccezione della specie Merluccius bilinearis) congelati, interi, decapitati o in pezzi, della sottovoce ex 03.01 B I t) 2 della tariffa doganale comune, è sospeso al livello del 5 % nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 3 000 tonnellate.
2. Nei limiti di questo contingente tariffario il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dell'atto di adesione del 1985.
3. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano del contingente indicato al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81 (1), sia almeno uguale al prezzo di riferimento fissato o da fissare dalla Comunità per il prodotto considerato o per la categoria di prodotti interessati.
4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione e domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.
5. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 4 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.
Articolo 2
1. Gli Stati membri prendono adeguate disposizioni affinché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulla propria parte cumulata del contingente comunitario.
2. Essi garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso al contingente finché lo consente il saldo del volume contingentale.
3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione ai loro prelievi man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione in libera pratica.
4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.
Articolo 3
A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni del prodotto in questione effettivamente imputate sul contingente.
Articolo 4
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il regolamento.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. JOPLING
(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
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