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Regolamento (CEE) n. 3912/86 della Commissione del 22 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 470/67 per quanto concerne i criteri da prendere in considerazione all' atto della presa in consegna del risone da parte degli organismi d' intervento
Gazzetta ufficiale n. L 364 del 23/12/1986 pag. 0029 - 0030
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0101
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0101
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3912/86 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1986
che modifica il regolamento (CEE) n. 470/67 per quanto concerne i criteri da prendere in considerazione all'atto della presa in consegna del risone da parte degli organismi d'intervento
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,
considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 470/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967, relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi d'intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni applicate da detti organismi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 868/86 (4), fissa il tasso di umidità massima del prodotto offerto all'organismo d'intervento, nonché limiti inferiori della resa alla lavorazione; che il predetto regolamento fissa, negli allegati I e II, le detrazioni e le maggiorazioni relative al tasso di umidità e alla resa alla lavorazione, nonché la resa di base alla lavorazione;
considerando che, per tener conto dell'evoluzione registrata negli ultimi anni delle tecniche di condizionamento del riso e dei problemi che potrebbero manifestarsi al livello dell'intervento nel caso di un'offerta di riso con un tenore di umidità molto elevato, è opportuno prevedere un tasso massimo di umidità più basso; che occorre prendere in considerazione la possibilità che in talune zone di produzione della Comunità la resa alla lavorazione sia molto bassa in conseguenza delle condizioni climatiche sfavorevoli e che è quindi opportuno prevedere un limite di tolleranza più ampio; che è necessario tener conto dell'evoluzione varietale della produzione risicola comunitaria registrata negli ultimi anni;
considerando che è opportuno, in questa circostanza, apportare altre modifiche di natura formale;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento n. 470/67/CEE è modificato come segue:
1) All'articolo 2, paragrafo 2, il testo del primo e secondo trattino è sostituito dal testo seguente:
« - il tasso di umidità non supera il 15 %;
- la resa alla lavorazione non è inferiore alle rese di base di cui all'allegato II, di 14 punti ».
2) All'articolo 3, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
« 2. Quando la resa alla lavorazione del risone offerto all'intervento si scosta dalla resa di base alla lavorazione per la varietà considerata prevista dall'allegato II.B, le maggiorazioni e le detrazioni da applicare risultano dall'allegato II.A ».
3) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
4) L'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 204 del 24. 8. 1967, pag. 8.
(4) GU n. L 81 del 26. 3. 1986, pag. 9.
ALLEGATO I
« ALLEGATO I
Detrazioni relative al tasso di umidità
1.2 // // // Tasso // Detrazione // // // Dal 14,51 al 15,00 // Dal peso del risone viene detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,5 % » // //
ALLEGATO II
« ALLEGATO II
A. Maggiorazioni e detrazioni relative alla resa alla lavorazione
1.2 // // // Resa del risone in grani interi di riso lavorato // Maggiorazione e detrazione per punto di resa // // // Superiore alla resa di base // Maggiorazione di 0,80 % // Inferiore alla resa di base // Detrazione di 0,80 % // // // Resa globale del risone in riso lavorato // Maggiorazione e detrazione per punto di resa // // // Superiore alla resa di base // Maggiorazione di 0,60 % // Inferiore alla resa di base // Detrazione di 0,60 % // //
B. Resa di base alla lavorazione
1.2.3 // Designazione della qualità // Resa in grani interi // Resa globale // // // // Balilla, Balilla GG, Balilla Sollana, Bomba, Bombon, Colina Frances, Liso, Matusaka, Monticelli, Pegonil, Ticinese, Lido, Argo, Elio // 63 // 71 // // // // Bahia, Carola, Cristal, Girona, Jucar, Navile, Niva, Rosa Marchetti, Senia, Sequial, Stirpe, Vitro, Italico, Corallo, Cigalon, Cripto, Alfa // 60 // 70 // // // // Anseatico, Arlésienne, Baldo, Betis, Italpatna, Redi, Ribe, Ribello, Ringo, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Tebre, Volano, Veneria, Pierina, Marchetti, Smeraldo, Marathon, Euribe // 59 // 70 // // // // Europa, Espanique A, Institut de céréales 5593, Silla, S. Andrea // 58 // 70 // // // // Arborio, Blue Belle, Blue Bonnet, Institut de céréales 7821, Onda, Calendal, Arlatan, Roxani, Razza 82 // 56 // 70 // // // // Cesariot, Maratelli, Precoce Rossi // 56 // 68 // // // // Carnaroli, Vialone Nano // 55 // 70 // // // // Delta // 55 // 68 // // // // Axios, Ergropi, Strimonas, Bonnet Bell // 54 // 69 » // // //
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