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Regolamento (CEE) n. 3929/86 del Consiglio del 16 dicembre 1986 relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario Comunitàrio di carne congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (1987)
Gazzetta ufficiale n. L 365 del 24/12/1986 pag. 0003 - 0004
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3929/86 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 1986
relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carne congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (1987)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando che, per la carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune, la Comunità si è impegnata, nel quadro dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo, al dazio del 20 %, il cui volume, espresso in carne disossata, è fissato a 50 000 t; che è perciò opportuno aprire tale contingente per il 1987;
considerando che a norma dell'articolo 75, punto 2, lettera a) dell'atto di adesione del 1985 il Regno di Spagna applica dal 1o marzo 1986 i dazi della tariffa doganale comune; che è pertanto opportuno prevedere un'assegnazione per questo Stato membro a norma del periodo contingentale previsto; che la Repubblica portoghese è autorizzata, a norma dell'articolo 282 dell'atto di adesione del 1985, a differire fino all'inizio della seconda tappa l'applicazione progressiva all'importazione delle preferenze concesse in modo autonomo o convenzionale dalla Comunità a determinati paesi terzi e che pertanto non occorre prevedere un'assegnazione a questo Stato membro;
considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli operatori interessati della Comunità a detto contingente e l'applicazione ininterrotta del tasso previsto per tale contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del volume dei contingenti; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri appare idoneo a rispettarne la natura comunitaria secondo i principi sopra enunciati; che, per pervenire a un'equa ripartizione tra gli Stati membri e per rappresentare nel miglior modo possibile l'evoluzione reale del mercato del prodotto in questione, la ripartizione dovrebbe essere proporzionale al fabbisogno degli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici sulle importazioni provenienti dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e sulla scorta delle prospettive economiche per l'anno contingentale considerato;
considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2666/82 (4), i titoli d'importazione permettono di importare un quantitativo superiore del 5 % a quello in essi indicato; che tuttavia il prelievo previsto all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (5), modificato da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (6), deve essere applicato ad ogni quantitativo che ecceda quello indicato nel certificato;
considerando che, trattandosi di un contingente tariffario di volume relativamente poco elevato, sembra possibile, senza con ciò derogare alla sua natura comunitaria, prevedere nel caso specifico un sistema di utilizzazione basato su un'unica ripartizione tra gli Stati membri; che sembra ugualmente opportuno lasciare a ciascuno Stato membro la scelta del sistema di gestione delle proprie quote in modo da assicurare una ripartizione adeguata da un punto di vista economico;
considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri;
considerando che occorre prevedere che il Consiglio proceda ad una ripartizione delle quantità non utilizzate,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È aperto per l'anno 1987 un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune, avente un volume totale, espresso in carne disossata, di 50 000 t.
Ai fini dell'imputazione al contingente, 100 kg di carne non disossata equivalgono a 77 kg di carne disossata.
2. Le importazioni dei prodotti in questione effettuate a beneficio di un altro regime tariffario preferenziale, non sono imputabili su questo contingente tariffario.
3. Nel quadro del volume contingentale il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 %.
Articolo 2
Il volume di 50 000 t è diviso in due parti, una di 33 500 t e l'altra di 16 500 t, suddivise come segue:
1.2.3 // // // // // Nell'ambito del volume di 33 500 t // Nell'ambito del volume di 16 500 t // // // // Benelux // 3 149 // 1 551 // Danimarca // 221 // 109 // Germania // 6 499 // 3 201 // Grecia // 1 383 // 682 // Spagna // 670 // 330 // Francia // 4 409 // 2 171 // Irlanda // 265 // 130 // Italia // 8 060 // 3 970 // Portogallo // - // - // Regno Unito // 8 844 // 4 356 // // //
Articolo 3
1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per garantire a tutti gli operatori interessati stabiliti sul loro territorio il libero accesso alle quote loro assegnate.
2. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni presentate in dogana, accompagnate da una dichiarazione di immissione in libera pratica.
Articolo 4
Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate alle loro quote.
Articolo 5
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.
Articolo 6
Al più tardi il 1o ottobre 1987 la Commissione sottopone al Consiglio una relazione sui quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati in ciascuno Stato membro.
Il Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, procede, se del caso, a una ripartizione delle quantità non utilizzate.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. JOPLING
(1) GU n. C 267 del 23. 10. 1986, pag. 7.
(2) Parere reso il 12 dicembre 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.
(4) GU n. L 283 del 6. 10. 1982, pag. 7.
(5) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(6) GU n. L 362 del 3. 12. 1985, pag. 8.
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